Quali sono le proroghe per il RENTRI?

Clodovea Bellini
2025-08-25 15:25:48
Numero di risposte
: 20
La Legge 21 febbraio 2025, n. 15, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24/02/2025, di conversione del Decreto Milleproroghe, rinvia al 14 aprile 2025 il termine per l’iscrizione al RENTRI.
Il termine di 60 giorni stabilito per l’avvio delle iscrizioni obbligatorie al RENTRI è stato incrementato a 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.
La Legge 21 febbraio 2025, n. 15 di conversione del Milleproroghe modifica i termini di attuazione del RENTRI per enti e imprese che dovevano iscriversi entro il 13/02/2025.
La data è stata spostata dal 13 febbraio al 14 aprile per le aziende del primo scaglione.
Tuttavia, non vi è stata una proroga generale dell’obbligo di adesione o dell’intero sistema.
La richiesta di un differimento più ampio era stata avanzata da diverse associazioni di categoria per consentire un’adeguata transizione verso il nuovo sistema.
La proroga di 60 giorni diventa effettiva non solo con la pubblicazione della legge di conversione del D.L. Milleproroghe, ma anche con l’emanazione del decreto ministeriale da parte del MASE che definirà i nuovi termini entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione.
L’uso dei “vecchi” modelli di formulario e di registro di carico scarico potrebbe proseguire fino alla nuova data di scadenza.
Fino a quando non vi sarà certezza normativa, le aziende devono continuare a rispettare le tempistiche attuali per non incorrere in sanzioni.

Ubaldo Ferrara
2025-08-23 04:35:51
Numero di risposte
: 21
La Legge 21 febbraio 2025, n. 15, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24/02/2025, di conversione del Decreto Milleproroghe, rinvia al 14 aprile 2025 il termine per l’iscrizione al RENTRI.
Il termine di 60 giorni stabilito per l’avvio delle iscrizioni obbligatorie al RENTRI è stato incrementato a 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.
La Legge 21 febbraio 2025, n. 15 di conversione del Milleproroghe modifica i termini di attuazione del RENTRI per enti e imprese che dovevano iscriversi entro il 13/02/2025.
Infatti, l’Articolo 11, comma 2-bis del decreto stabilisce che il termine di sessanta giorni previsto dall’articolo 13, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 4 aprile 2023, n. 59, è aumentato a centoventi giorni.
La richiesta di un differimento più ampio era stata avanzata da diverse associazioni di categoria per consentire un’adeguata transizione verso il nuovo sistema.
Ma di fatto sarebbe prorogata al 14/4/25 la scadenza per le imprese che dovevano iscriversi entro il 13/2/25.
Tuttavia, affinché la proroga di 60 giorni diventi effettiva, sarà necessaria non solo la pubblicazione della legge di conversione del D.L. Milleproroghe, ma anche l’emanazione del decreto ministeriale da parte del MASE che definirà i nuovi termini entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione.

Simona Testa
2025-08-14 19:57:56
Numero di risposte
: 16
La chiusura delle iscrizioni al RENTRI per il primo scaglione di imprese obbligate slitta dal 13 febbraio al 14 aprile 2025, ma solo se verrà effettivamente adottato il decreto ministeriale previsto.
Il primo scaglione comprendeva: Impianti di recupero e smaltimento di rifiuti Trasportatori e intermediari di rifiuti Imprese con più di 50 dipendenti che producono rifiuti pericolosi o rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, artigianali e dal trattamento di rifiuti, acque e fumi.
L’entrata in vigore dei nuovi modelli di Registri di carico e scarico e di FIR potrebbe essere posticipata, con la conseguente proroga dell’abrogazione dei vecchi modelli.
Nonostante la conversione in legge del Milleproroghe, la proroga non è automatica.
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica dovrà adottare un decreto ministeriale entro il 27 marzo 2025 per rendere effettivo lo slittamento dei termini.
Se il decreto verrà adottato: Gli operatori sarebbero costretti a tornare temporaneamente ai modelli cartacei di FIR e Registri C/S del 1998, ma solo fino al 14 aprile 2025.
Dal 14 aprile, entrerebbero in vigore i nuovi modelli di registri e formulari già in uso dal 13 febbraio scorso.
La conversione in legge del Milleproroghe non ha determinato alcuna proroga automatica delle scadenze RENTRI, lasciando gli operatori in un quadro di incertezza normativa e operativa.
Si attende quindi l’adozione del decreto ministeriale entro il 27 marzo 2025, per confermare o meno lo slittamento dei termini di iscrizione e l’uso dei vecchi modelli cartacei fino al 13 aprile 2025.

Matilde Monti
2025-08-08 07:58:20
Numero di risposte
: 15
La Legge 21 febbraio 2025, n. 15, di conversione del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, ha introdotto una proroga riguardante l’operatività del Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti.
Tuttavia, questa proroga non è immediatamente efficace, poiché richiede l’emanazione di un decreto ministeriale da parte del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica entro il 27 marzo 2025, per estendere il termine del 13 febbraio fino al 14 aprile 2025.
La proroga di 60 giorni sarà effettiva solo dopo l’adozione del decreto ministeriale previsto.
Le imprese con più di 50 dipendenti erano tenute a completare l’iscrizione entro il 13 febbraio 2025.
Pertanto, fino all’emanazione di tale decreto, le aziende devono attenersi alle scadenze attuali.
Nel frattempo, le aziende devono rispettare le scadenze attuali e adottare i nuovi modelli di formulari e registri già in vigore dal 13 febbraio 2025.
In conclusione, mentre la Legge 21 febbraio 2025, n. 15, prevede una proroga per l’iscrizione al RENTRI, questa diventerà operativa solo dopo l’emanazione del decreto ministeriale da parte del MASE.

Eriberto Villa
2025-07-27 03:03:55
Numero di risposte
: 14
Ai fini dell’operatività del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, di cui all’articolo 188 -bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il termine di sessanta giorni previsto dall’articolo 13, comma 1, lettera a) , del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 4 aprile 2023, n. 59, è aumentato a centoventi giorni.
Ciò cosa comporta?
Uno spostamento del termine di chiusura delle iscrizioni dal 13 febbraio al 14 aprile ma solo se e quando verrà adottato il previsto DM;
Tale proroga, quindi, non è immediata, poiché entro il 27 marzo [“entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione”] il MASE dovrebbe adottare un DM per prorogare “ex post” il termine del 13 febbraio fino al 14 aprile 2025 [120 giorni dal termine del 15 dicembre 2024].
Con la conversione in Legge del “milleproroghe” nessuna scadenza RENTRI viene dunque posticipata “di default” e pertanto ad oggi i soggetti obbligati che ancora non si sono iscritti al RENTRI rimangono esposti alle relative sanzioni di cui all’. art. 258, commi 10 e 11, del D.L.vo 152/2006 e bisogna continuare ad utilizzare i nuovi modelli di FIR e registro.

Fabrizio Ferretti
2025-07-19 23:55:03
Numero di risposte
: 11
A seguito di aggiornamenti normativi, è stata introdotta una proroga RENTRI che posticipa alcune scadenze iniziali, in base alla categoria e alla dimensione aziendale.
Questo slittamento offre più tempo per adeguarsi, ma è essenziale non abbassare la guardia: le aziende devono organizzarsi per rispettare pienamente i nuovi obblighi entro i termini stabiliti.
Tra le novità più attese, rientra la recente proroga RENTRI, che ha rivisto alcune scadenze chiave per l’adeguamento al nuovo sistema.

Violante Guerra
2025-07-19 23:42:16
Numero di risposte
: 15
Nell’ambito dell’iter di conversione in legge del DL n. 202 del 2024, c.d. DL “Proroghe”, la Commissione Affari costituzionali del Senato ha approvato un emendamento che posticiperebbe di 60 giorni le tempistiche relative i termini di iscrizione a RENTRI, nonché l’utilizzo dei nuovi modelli di registro cronologico di carico e scarico e FIR.
Affinché gli effetti dell’emendamento risultino effettivi, sarà necessario attendere: l’entrata in vigore della legge di conversione del DL “Proroghe”; l’emanazione del decreto ministeriale chiamato a definire i nuovi termini di iscrizione.
Ne consegue che, dal 13 febbraio 2025, i soggetti ricompresi nel Primo Scaglione di iscrizione, ossia: Impianti di trattamento dei rifiuti; Trasportatori di rifiuti; Commercianti/intermediari di rifiuti; Consorzi per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti; Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi - con più di 50 dipendenti; Imprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi di cui all'art. 184 comma 3 lettere c),d),g) - con più di 50 dipendenti; Soggetti delegati, ai sensi dell’art. 18 del D.M n.59 del 2023; rimangono tenuti a procedere all’iscrizione al RENTRI e a utilizzare i nuovi format di Registro c/s e FIR, pena la potenziale irrogazione delle relative sanzioni.

Ippolito Greco
2025-07-19 21:04:44
Numero di risposte
: 14
Iscrizione al RENTRI prorogata al 14 aprile 2025
Il Ddl. di conversione del Milleproroghe dispone che un apposito decreto differisca di 60 giorni il termine per l’iscrizione del primo gruppo di operatori
Per gli enti o le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, l’iscrizione al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI), di cui all’art. 188-bis del DLgs. 152/2006, deve essere effettuata dal 15 dicembre 2024 (cioè dal diciottesimo mese dalla data di entrata in vigore del DM 59/2023, avvenuta il 15 giugno 2023) ed entro i 120 (anziché entro 60) giorni successivi, ossia entro il 14 aprile 2025.
La norma demanda
un apposito decreto differisca di 60 giorni il termine per l’iscrizione del primo gruppo di operatori
deve essere effettuata dal 15 dicembre 2024 ed entro i 120 giorni successivi, ossia entro il 14 aprile 2025.
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