Chi è esonerato dal rentri?

Veronica Moretti
2025-07-13 22:46:45
Numero di risposte
: 19
La normativa prevede diverse esenzioni per enti, imprese e altre categorie che gestiscono specifici tipi di rifiuti.
Enti e imprese con un massimo di 10 dipendenti sono esentati se sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali o artigianali.
Inoltre, le lavorazioni esonerate comprendono: Attività industriali di trasformazione o produzione che generano rifiuti non pericolosi.
Operazioni artigianali in cui i materiali di scarto non rientrano nella classificazione dei rifiuti pericolosi.
Attività di recupero e smaltimento rifiuti, inclusi i fanghi derivati dalla potabilizzazione dell’acqua, trattamenti delle acque reflue e fumi abbattuti.
Produttori di rifiuti non pericolosi derivanti da attività di gestione dell’acqua.
Fanghi prodotti dalla depurazione delle acque reflue, rifiuti provenienti dall’abbattimento dei fumi, residui provenienti dalla pulizia di fosse settiche e reti fognarie.
Attività agricole, agroindustriali, silvicoltura e pesca.
Costruzione, demolizione e scavo, le attività di costruzione o demolizione che generano rifiuti non pericolosi, compresi quelli derivanti da operazioni di scavo, non sono soggette all’obbligo di iscrizione.
Settore commerciale e attività di servizio, le imprese commerciali o che operano nel settore dei servizi sono esentate se producono solo rifiuti non pericolosi.
Attività sanitarie, anche le strutture sanitarie sono esonerate se generano esclusivamente rifiuti non pericolosi.
Gestione di veicoli fuori uso, i veicoli che non sono più in uso e che generano rifiuti non pericolosi possono essere gestiti senza obbligo di iscrizione al RENTRI.

Maika Bruno
2025-07-04 11:18:57
Numero di risposte
: 12
I soggetti, per i quali non è previsto l’obbligo di iscrizione al RENTRI sono:
Enti, imprese che hanno fino a 10 dipendenti produttori iniziali di soli rifiuti non pericolosi nell’ambito di lavorazioni:
Industriali, artigianali, derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
Enti, imprese e soggetti non rientranti in organizzazione di enti o impresa, a prescindere dal numero di dipendenti, produttori iniziali di soli rifiuti non pericolosi prodotti:
nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura e della pesca,
dalle attività di costruzione e demolizione, nonché' i rifiuti che derivano dalle attività di scavo,
nell'ambito delle attività commerciali,
nell'ambito delle attività di servizio,
derivanti da attività sanitarie,
veicoli fuori uso.

Bacchisio D'amico
2025-06-23 07:47:12
Numero di risposte
: 13
L’accesso all’area è riservato ai produttori di rifiuti non tenuti all’iscrizione, a titolo esemplificativo: Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, c. 3, lettere c), d) e g) che hanno fino a 10 dipendenti.
Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi diversi da quelli di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g).
Produttori di rifiuti non pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa.
Accedono a questa area anche i produttori di rifiuti tenuti all’iscrizione al RENTRI prima che per questi decorra l’obbligo di iscrizione al RENTRI e tenuta in modalità digitale del registro di carico e scarico.

Olimpia Parisi
2025-06-23 05:50:04
Numero di risposte
: 17
Non sono presenti indicazioni che chiariscano chi è esonerato dal RENTRI.
Le iscrizioni partiranno a dicembre 2024 e saranno obbligati ad iscriversi i seguenti soggetti: Enti e imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti.
Produttori di rifiuti pericolosi.
Enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi.
Consorzi istituti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti.
Soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, con riferimento ai rifiuti non pericolosi: si tratta dei rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni industriali, artigianali, e delle attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, rifiuti da abbattimento di fumi, fosse settiche e reti fognarie.
È comunque prevista la possibilità di iscriversi volontariamente a tutte le imprese che non rientrano tra quelle indicate.

Luigi Morelli
2025-06-23 05:13:23
Numero di risposte
: 14
Non sono riportate informazioni relative a esoneri dal RENTRI.

Grazia Ruggiero
2025-06-23 05:11:51
Numero di risposte
: 14
Sono esonerati dall’iscrizione le imprese con meno di 10 dipendenti che producono solo rifiuti non pericolosi, le attività agricole che non producono rifiuti pericolosi o che hanno un fatturato inferiore a 8.000 euro, i professionisti che non operano in forma di impresa, e alcune piccole attività come parrucchieri ed estetisti che producono solo rifiuti non pericolosi.
Sono esonerati dall’iscrizione al RENTRI anche i professionisti che non operano in forma di ente o impresa.
Le piccole imprese che producono solo rifiuti non pericolosi sono esonerate dall’iscrizione al RENTRI.
Anche le attività agricole che non generano rifiuti pericolosi o con fatturato inferiore a 8.000 euro sono esonerate dall’iscrizione al RENTRI.
Le piccole attività come estetisti e parrucchieri, che producono solo rifiuti non pericolosi, sono esonerate dall’iscrizione.
I soggetti esonerati possono comunque iscriversi volontariamente, con i medesimi obblighi degli iscritti obbligatori.
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