Cosa succede se non mi registro al Rentri?

Stefano Marini
2025-07-16 00:19:47
Numero di risposte
: 18
I produttori di rifiuti accedono a quest’area per Registrarsi, mediante accreditamento alla piattaforma telematica, fornitore un set minimo di informazioni anagrafiche.
I produttori di rifiuti tenuti all’iscrizione al RENTRI prima che per questi decorra l’obbligo di iscrizione al RENTRI e tenuta in modalità digitale del registro di carico e scarico accedono a questa area.
Per fare cosa
I produttori di rifiuti accedono a quest’area per:
Registrarsi, mediante accreditamento alla piattaforma telematica, fornitore un set minimo di informazioni anagrafiche;
Emettere il formulario di identificazione del rifiuto (FIR) in modalità cartacea assolvendo agli obblighi di vidimazione e compilazione del formulario;
Scaricare la copia del FIR controfirmato e datato in arrivo dal destinatario (ex 4a copia);
I produttori di rifiuti che hanno adottato un sistema gestionale interoperabile con il RENTRI , una volta registrati, potranno vidimare digitalmente, in modalità telematica, i FIR cartacei.
L’accesso all’area Produttori non iscritti è attivo dal 15 dicembre 2024.
L’accesso all’area è riservato ai produttori di rifiuti non tenuti all’iscrizione, a titolo esemplificativo:
Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, c. 3, lettere c), d) e g) che hanno fino a 10 dipendenti;
Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi diversi da quelli di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g);
Produttori di rifiuti non pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa.

Cassiopea Villa
2025-07-03 22:08:39
Numero di risposte
: 16
Se non ti iscrivi al RENTRI entro le scadenze e le modalità definite dal D.M. 04 aprile 2023, n. 59, ai sensi dell’art. 258, commi 10, 11 e 12, o se la tua iscrizione è irregolare, rischi una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 2000,00 per i rifiuti non pericolosi e da € 1000,00 a € 3000,00 per i rifiuti pericolosi.
La sanzione può essere ridotta ad un terzo nel caso in cui si proceda all’iscrizione al RENTRI entro i 60 giorni successivi alla dalla di scadenza dei termini previsti dal D.M. 04 aprile 2023, n. 59.
Anche la mancata o incompleta trasmissione dei dati al RENTRI, ai sensi dell’art. 15 del D.M. 04 aprile 2023, n.59, secondo le tempistiche e le modalità definite dallo stesso Decreto, comporta, ai sensi dell’art.258 del D.lgs. 152/2006, commi 10, 11, 12 e 13, l’ applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 2000,00 per i rifiuti non pericolosi e da € 1000,00 a € 3000,00 per i rifiuti pericolosi.
Le sanzioni per dati incompleti o inesatti si applicano solo se i dati sono rilevanti per la tracciabilità, con esclusione degli errori materiali e violazioni formali.
In caso di dati incompleti o inesatti rilevanti ai fini della tracciabilità di tipo seriale, si applica una sola sanzione aumentata fino al triplo.

Marta Martini
2025-07-03 17:04:04
Numero di risposte
: 13
Non rispettare gli obblighi previsti dal RENTRI può comportare sanzioni amministrative e, nei casi più gravi, anche conseguenze penali.
Le aziende che rientrano tra i soggetti obbligati e non effettuano l’iscrizione al RENTRI entro i termini previsti vanno incontro a sanzioni pecuniarie proporzionate alla tipologia di rifiuti trattati.
Per le imprese che gestiscono rifiuti non pericolosi, la multa prevista varia da 500 a 2.000 euro.
Se invece si tratta di rifiuti pericolosi, la sanzione è più elevata e può andare da 1.000 a 3.000 euro.
Se l’azienda provvede alla registrazione entro 60 giorni dalla scadenza dei termini, la sanzione viene ridotta di un terzo.
Un’altra fonte di sanzioni riguarda la mancata o errata trasmissione dei dati relativi alla gestione dei rifiuti.
La normativa impone alle imprese di tenere un registro di carico e scarico aggiornato, in cui devono essere riportate tutte le operazioni relative alla produzione, al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti.
La mancata o incompleta compilazione di questo registro comporta sanzioni che variano a seconda del tipo di rifiuto trattato.
Per le aziende che gestiscono rifiuti non pericolosi, la multa varia da 2.000 a 10.000 euro.
Se invece si tratta di rifiuti pericolosi, la sanzione è più elevata e può arrivare fino a 30.000 euro.
Il Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) è un documento fondamentale che accompagna i rifiuti in tutte le fasi del loro trasporto e gestione.
La mancata compilazione o l’assenza di questo documento durante il trasporto è una violazione grave, punita con sanzioni da 1.600 a 10.000 euro per i rifiuti non pericolosi.
Nel caso di rifiuti pericolosi, oltre alla multa, può essere applicata anche una pena detentiva fino a 2 anni, in base all’articolo 483 del Codice Penale.
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