La maxi-sanzione si applica a tutti i datori di lavoro privati, ad eccezione di quelli domestici, se l’azienda non comunica entro le 24 ore del giorno precedente l’inizio del rapporto di lavoro e se viene provata, dagli organi ispettivi, la natura subordinata. Se il dipendente è ancora in forza all’accesso ispettivo, l’azienda dovrà stipulare un contratto a tempo indeterminato, anche part-time, con una riduzione dell’orario non superiore al 50%, oppure un contratto a tempo determinato di almeno tre mesi. Per l’assunzione, non sarà possibile utilizzare il contratto intermittente. La diffida non si considera adempiuta se il rapporto di lavoro non viene effettivamente mantenuto per tre mesi entro 120 giorni dalla notifica del verbale, indipendentemente dalla causa. Un’altra ipotesi riguarda la regolarizzazione di un periodo di lavoro non dichiarato svolto prima del periodo regolare con il datore di lavoro. In questo caso, la diffida, da rispettare entro 45 giorni, deve includere la correzione della data di assunzione, il pagamento dei contributi, premi e una sanzione minima. Per regolarizzare un ex dipendente non più in servizio presso l’azienda, non è richiesto il mantenimento in servizio per almeno tre mesi.