La maxisanzione è aumentata del 20% per ogni lavoratore extracomunitario impiegato in nero sprovvisto del permesso di soggiorno.
Il datore di lavoro che impieghi personale privo di regolare contratto, rischia pertanto una maxi sanzione pecuniaria per ogni lavoratore occupato.
L’importo della maxisanzione è stato ulteriormente aumentato dalla recente Legge di Bilancio 2020, pertanto ora le nuove sanzioni per il lavoro nero sono: da 1.800€ a 10.800€: per ogni lavoratore irregolare fino a 30 giorni di impiego effettivo; da 3.600€ a 24.600€: per ogni lavoratore irregolare con impiego effettivo compreso tra 31 e 60 giorni; da 7.200€ a 43.200€: per ogni lavoratore irregolare con impiego effettivo superiore a 60 giorni.
Al datore di lavoro verrà inoltre comminata una sanzione derivante dalla mancata/ritardata consegna della busta paga o omessa/insesatta registrazione della stessa: sanzione da 150€ a 900€; sanzione da 600€ a 3.600€ se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori o si verifica per un periodo superiore a 6 mesi;
Infatti, far lavorare un dipendente straniero privo di permesso di soggiorno o con lo stesso scaduto, viola non solo l’articolo 22 del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero ma anche il decreto legislativo 286/1998.
E’ prevista una pena che va dai 6 mesi ai 3 anni di reclusione più euro 5.000 di multa.
Tali sanzioni sono aumentate del 20% per effetto della legge di Bilancio 2019.
Di norma, colui che viene impiegato in nero è considerato la parte debole del rapporto e non rischia alcuna sanzione per il solo fatto di essere scoperto, anzi ottiene il vantaggio di poter vedere regolarizzata la sua posizione lavorativa pregressa;
Il lavoratore occupato in nero che abbia reso all’Inps o al centro per l’Impiego la dichiarazione circa il proprio status di disoccupato, rischia una condanna per il reato di “Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico”, ex art. 483 c.p.
Se, oltre, ad aver dichiarato il proprio stato di disoccupazione, il lavoratore in nero abbia percepito l’indennità di disoccupazione o abbia approfittato di determinati ammortizzatori sociali erogati dallo Stato o da altri Enti pubblici, questi rischia di vedersi contestata l’indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato prevista dall’art. 316 ter c.p. (reclusione da 6 mesi a 3 anni).
In aggiunta, il lavoratore a nero vedrà decaduti i propri benefici, restando salvo il diritto per l’Inps o per l’Ente erogatore di richiedere la restituzione degli indebiti e il risarcimento del danno.