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Quanto è la multa per chi lavora in nero?

Yago Barone
Yago Barone
2025-06-28 20:34:01
Numero di risposte : 14
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Gli importi delle sanzioni, suddivisi in fasce, sono i seguenti: da 1.950 a 11.700 euro per ogni lavoratore irregolare, se impiegato senza la previa comunicazione di assunzione fino a 30 giorni di effettivo lavoro; da 3.900 a 23.400 euro se il lavoratore è stato impiegato da 31 a 60 giorni; da 7.800 a 46.800 euro se il lavoratore è stato impiegato per più di sessanta giorni. Gli importi delle sanzioni sono aumentati del 20% nel caso di impiego di lavoratori stranieri senza permesso di soggiorno, di minori in età non lavorativa e di lavoratori beneficiari dell’Assegno di inclusione o del Supporto per la formazione e il lavoro per i quali, tra l’altro, non si applica la procedura di diffida. Se la diffida non viene rispettata entro 120 giorni, la sanzione aumenta del doppio del minimo o di un terzo del massimo, a seconda della situazione del lavoratore da regolarizzare, scegliendo l’opzione più favorevole.
Oretta Pellegrini
Oretta Pellegrini
2025-06-28 17:46:22
Numero di risposte : 18
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La maxisanzione è aumentata del 20% per ogni lavoratore extracomunitario impiegato in nero sprovvisto del permesso di soggiorno. Il datore di lavoro che impieghi personale privo di regolare contratto, rischia pertanto una maxi sanzione pecuniaria per ogni lavoratore occupato. L’importo della maxisanzione è stato ulteriormente aumentato dalla recente Legge di Bilancio 2020, pertanto ora le nuove sanzioni per il lavoro nero sono: da 1.800€ a 10.800€: per ogni lavoratore irregolare fino a 30 giorni di impiego effettivo; da 3.600€ a 24.600€: per ogni lavoratore irregolare con impiego effettivo compreso tra 31 e 60 giorni; da 7.200€ a 43.200€: per ogni lavoratore irregolare con impiego effettivo superiore a 60 giorni. Al datore di lavoro verrà inoltre comminata una sanzione derivante dalla mancata/ritardata consegna della busta paga o omessa/insesatta registrazione della stessa: sanzione da 150€ a 900€; sanzione da 600€ a 3.600€ se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori o si verifica per un periodo superiore a 6 mesi; Infatti, far lavorare un dipendente straniero privo di permesso di soggiorno o con lo stesso scaduto, viola non solo l’articolo 22 del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero ma anche il decreto legislativo 286/1998. E’ prevista una pena che va dai 6 mesi ai 3 anni di reclusione più euro 5.000 di multa. Tali sanzioni sono aumentate del 20% per effetto della legge di Bilancio 2019. Di norma, colui che viene impiegato in nero è considerato la parte debole del rapporto e non rischia alcuna sanzione per il solo fatto di essere scoperto, anzi ottiene il vantaggio di poter vedere regolarizzata la sua posizione lavorativa pregressa; Il lavoratore occupato in nero che abbia reso all’Inps o al centro per l’Impiego la dichiarazione circa il proprio status di disoccupato, rischia una condanna per il reato di “Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico”, ex art. 483 c.p. Se, oltre, ad aver dichiarato il proprio stato di disoccupazione, il lavoratore in nero abbia percepito l’indennità di disoccupazione o abbia approfittato di determinati ammortizzatori sociali erogati dallo Stato o da altri Enti pubblici, questi rischia di vedersi contestata l’indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato prevista dall’art. 316 ter c.p. (reclusione da 6 mesi a 3 anni). In aggiunta, il lavoratore a nero vedrà decaduti i propri benefici, restando salvo il diritto per l’Inps o per l’Ente erogatore di richiedere la restituzione degli indebiti e il risarcimento del danno.
Battista Bianchi
Battista Bianchi
2025-06-28 17:13:06
Numero di risposte : 13
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Con gli aumenti introdotti dal decreto legge n. 19/2024, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, dal 2 marzo 2024 le nuove sanzioni amministrative pecuniarie ammontano a: da euro 1.950 a euro 11.700 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro; da euro 3.900 a euro 23.400 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da trentuno e sino a sessanta giorni di effettivo lavoro; da euro 7.800 a euro 46.800 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre sessanta giorni di effettivo lavoro. L’irrogazione delle sanzioni amministrative di cui sopra spetta agli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro, fisco e previdenza. Secondo le indicazioni contenute alla lettera e) dell’articolo 1, comma 445 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, le maggiorazioni vengono raddoppiate qualora, nei 3 anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti.