Il fenomeno del lavoro nero, definito anche “sommerso” o “irregolare”, consiste nella pratica di impiegare lavoratori subordinati senza aver comunicato l’assunzione al Centro per l’Impiego, con ogni conseguenza sotto il profilo retributivo, contributivo e fiscale. La fattispecie del lavoro irregolare coincide con l’illecita occupazione di lavoratori, la cui assunzione non risulta dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria. La legge 30 dicembre 2018 n. 145 ha disposto la maggiorazione degli importi sanzionatori delle violazioni che incidono sulla tutela degli interessi e della dignità dei lavoratori. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha comunicato l’avvio delle procedure per l’istituzione di un apposito codice tributo e riepiloga i nuovi importi dovuti in caso di mancata preventiva comunicazione al Centro per l’impiego, mancata comunicazione del distacco transnazionale, somministrazione irregolare di lavoro, inosservanza delle norme sull’orario di lavoro.
La Legge di Bilancio ha previsto l’aumento del 20% degli importi previsti dall’art. 3 del D.L. n. 12/2002, che disciplina la c.d. maxi sanzione per lavoro nero.
Le sanzioni si differenziano in base alla durata del fatto commesso, ad esempio fino a 30 giorni di lavoro effettivo in nero, la sanzione prevista fino al 31 dicembre 2018 era ricompresa fra euro 1.500,00 e 9.000,00 euro per ciascun lavoratore irregolare.
Dal 1° gennaio 2019, tali importi sono stati aumentati, rispettivamente, ad euro 1.800,00 e ad euro 10.800,00.
Il nuovo apparato sanzionatorio trova applicazione in relazione a condotte che si realizzano con decorrenza dal 1° gennaio 2019.