Il lavoro in nero è un reato?

Teseo Villa
2025-07-21 04:15:47
Numero di risposte
: 22
Il lavoro nero è un rapporto di lavoro nel quale un datore di lavoro si avvale di prestazioni lavorative di un lavoratore senza riconoscere alcuna copertura previdenziale, di garanzia, e di tutela previste dalla legge, e senza pagare le imposte previste dalla legge.
In quanto manca il contratto di lavoro.
La principale conseguenza per l’azienda che ha lavoratori irregolari è l’applicazione delle sanzioni per lavoro nero.
Le sanzioni hanno carattere economico e possono arrivare fino a € 43.000,00.
Tuttavia, se il lavoratore è d’accordo con l’azienda perché essere impiegato in nero gli porta dei benefici, ci possono essere conseguenze serie anche per lui.
Per esempio, si pensi al percettore di una prestazione a sostegno del reddito, come ad esempio il disoccupato che prende la NASpI oppure il Reddito di Cittadinanza.
Questo potrebbe continuare a percepire la disoccupazione e in più guadagnare uno stipendio da lavoro.
In questi casi, non solo si dovrà restituire quanto indebitamente percepito, ma è anche possibile che la fattispecie integri un reato.

Evita Pagano
2025-07-21 01:42:16
Numero di risposte
: 27
Il fenomeno del lavoro nero, definito anche “sommerso” o “irregolare”, consiste nella pratica di impiegare lavoratori subordinati senza aver comunicato l’assunzione al Centro per l’Impiego, con ogni conseguenza sotto il profilo retributivo, contributivo e fiscale. La fattispecie del lavoro irregolare coincide con l’illecita occupazione di lavoratori, la cui assunzione non risulta dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria. La legge 30 dicembre 2018 n. 145 ha disposto la maggiorazione degli importi sanzionatori delle violazioni che incidono sulla tutela degli interessi e della dignità dei lavoratori. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha comunicato l’avvio delle procedure per l’istituzione di un apposito codice tributo e riepiloga i nuovi importi dovuti in caso di mancata preventiva comunicazione al Centro per l’impiego, mancata comunicazione del distacco transnazionale, somministrazione irregolare di lavoro, inosservanza delle norme sull’orario di lavoro.
La Legge di Bilancio ha previsto l’aumento del 20% degli importi previsti dall’art. 3 del D.L. n. 12/2002, che disciplina la c.d. maxi sanzione per lavoro nero.
Le sanzioni si differenziano in base alla durata del fatto commesso, ad esempio fino a 30 giorni di lavoro effettivo in nero, la sanzione prevista fino al 31 dicembre 2018 era ricompresa fra euro 1.500,00 e 9.000,00 euro per ciascun lavoratore irregolare.
Dal 1° gennaio 2019, tali importi sono stati aumentati, rispettivamente, ad euro 1.800,00 e ad euro 10.800,00.
Il nuovo apparato sanzionatorio trova applicazione in relazione a condotte che si realizzano con decorrenza dal 1° gennaio 2019.

Monia Mazza
2025-07-21 00:47:04
Numero di risposte
: 14
Il lavoro nero può essere svolto in un contesto aziendale oppure in maniera autonoma. A seconda dei casi, quando viene accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, sono diverse le conseguenze e le sanzioni sul piano civile, fiscale e penale relative alla condotta del datore e a quella del lavoratore. La maxisanzione è aumentata del 20% per ogni lavoratore extracomunitario impiegato in nero sprovvisto del permesso di soggiorno. Infatti, far lavorare un dipendente straniero privo di permesso di soggiorno o con lo stesso scaduto, viola non solo l’articolo 22 del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero ma anche il decreto legislativo 286/1998. E’ prevista una pena che va dai 6 mesi ai 3 anni di reclusione più euro 5.000 di multa. Il lavoratore occupato in nero che abbia reso all’Inps o al centro per l’Impiego la dichiarazione circa il proprio status di disoccupato, rischia una condanna per il reato di “Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico”, ex art. 483 c.p. Se, oltre, ad aver dichiarato il proprio stato di disoccupazione, il lavoratore in nero abbia percepito l’indennità di disoccupazione o abbia approfittato di determinati ammortizzatori sociali erogati dallo Stato o da altri Enti pubblici, questi rischia di vedersi contestata l’indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato prevista dall’art. 316 ter c.p.
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