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Come posso denunciare un cantiere non in regola?

Tommaso Ferrari
Tommaso Ferrari
2025-08-08 22:23:59
Numero di risposte : 20
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Per superare la presunzione di cessione di beni strumentali non rinvenibili nella sede della società è necessario compilare il Modello AA7/10 per IVA, che deve essere trasmesso entro trenta giorni dalla data di apertura e chiusura del cantiere. La segnalazione deve essere trasmessa per ogni cantiere dove vengono inviati beni strumentali. Compilazione: nel quadro A, va indicata la partita IVA e la data di variazione (apertura o chiusura del cantiere). Nella Sezione 2 del quadro G si indica il tipo di comunicazione (A per apertura, C per chiusura) e l’indirizzo completo del cantiere. La denuncia di nuovo lavoro è presentata alla Cassa Edile per l’inizio lavori in un cantiere o per integrare dati di una DNL precedente e include informazioni sull’impresa dichiarante, committente, dati del cantiere e imprese subappaltatrici. Deve essere presentata contestualmente all’avvio delle opere e in caso di proroga, sospensione o modifica delle condizioni denunciate. È possibile anche delegare un consulente per la presentazione. In caso di trasferta: La denuncia deve essere inviata alla Cassa Edile della zona dove si svolgono i lavori, con l’elenco degli operai inviati in trasferta. L'Invio tramite CNCE Edilconnect: sostituisce l’invio cartaceo alla Cassa Edile. La denuncia di nuovo lavoro alla Cassa Edile non esonera dall’obbligo di invio all'INAIL. Adempimento Descrizione Tempistica Modalità Invio Denuncia Tramite PEC in caso di malfunzionamento sito Entro 30 giorni dall'inizio lavori PEC Denuncia subappaltatore Indicare le date di inizio e fine lavori Al momento dell'inizio lavori Online. Rettifica dati Tramite PEC per errori rilevanti Non specificata PEC Comunicazione sospensione/proroga Aprire nuova denuncia DNLTemp Al momento della sospensione/proroga Online
Loretta Amato
Loretta Amato
2025-08-05 08:07:26
Numero di risposte : 24
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La contestazione lavori non eseguiti a regola d’arte si effettua inviando alla ditta o al professionista che ha eseguito i lavori una lettera tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC. Con tale denuncia il committente può chiedere all’appaltatore: l’eliminazione dei vizi e dei difetti a proprie spese una riduzione del prezzo concordato inizialmente la restituzione di quanto già anticipato o la sospensione del pagamento fin quanto i lavori non siano eseguiti correttamente il risarcimento per il danno economico subito. È, altresì, possibile presentare al Tribunale un ricorso affinché venga nominato un consulente tecnico d’ufficio che effettui un accertamento tecnico preventivo. In tal modo un consulente nominato dall’autorità giudiziaria svolgerà una perizia e potrà formulare una proposta conciliativa che, se accettata dalle parti, eviterà il giudizio.
Diana Longo
Diana Longo
2025-07-27 18:13:38
Numero di risposte : 26
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Al fine di contrastare il dilagante fenomeno, sono state introdotte tre diverse modalità con le quali è possibile effettuare le opportune segnalazioni alle autorità competenti: Presso la Guardia di Finanza Presso l’Uffettivo dell’Ispettorato provinciale del Lavoro Presso i sindacati La denuncia può essere effettuata o attraverso la compilazione di un apposito modulo disponibile online, ovvero contattando direttamente il numero verde. In alternativa, è possibile recarsi sia personalmente sia attraverso un delegato, presso gli Uffici di riferimento. È sufficiente compilare il modulo per la denuncia di lavoro in nero per determinare l’apertura del procedimento avente natura chiaramente conciliativa tra le parti. L’INL ha predisposto uno specifico modulo: “INL 31 – Richiesta di intervento ispettivo” che ne consente l’utilizzo ogniqualvolta si abbia intenzione di regolarizzare il proprio rapporto di lavoro, ovvero richiedere spettanze economiche o ancora far emergere altre irregolarità sul posto di lavoro quali turni, orari lavorativi, riposi. Qualora si vogliano evitare ripercussioni sul posto di lavoro, è altresì prevista la possibilità di effettuare segnalazioni anche in forma anonima, attraverso l’invio di una missiva che contenga con estrema precisione gli stremi dell’azienda, la sede, gli orari di apertura e chiusura. Per mera completezza, è bene ricordare che, di regola, la denuncia sporta in forma anonima deve contenere i dati anagrafici dell’esponente, dati che verranno chiaramente trattati nel rispetto della privacy e della riservatezza. Il lavoratore sprovvisto di regolare contratto può rivolgersi al proprio sindacato di categoria denunciando la situazione. Il sindacato potrebbe suggerire un previo tentativo di conciliazione con l’azienda, coinvolgendo anche altri enti quali l’INPS, l’INAIL, l’Ispettorato del Lavoro. In caso di mancato raggiungimento di un accordo, l’interessato potrà adire il Giudice del Lavoro e chiedere un risarcimento per i contributi non versati durante il periodo di attività irregolare.
Emanuela Damico
Emanuela Damico
2025-07-16 14:49:17
Numero di risposte : 31
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Il datore di lavoro, già titolare di un rapporto assicurativo Inail, deve comunicare all’Inail i lavori a carattere temporaneo entro 30 giorni dalla data di inizio dei lavori con la denuncia di lavoro temporaneo. Deve essere presentata una denuncia di variazione, sempre entro il termine di 30 giorni dalla data di inizio dei lavori, anche nel caso di lavori: a carattere stabile, per i quali non sia previsto un termine finale a carattere temporaneo che riguardano attività non ancora denunciate all'Istituto. La denuncia può essere presentata accedendo alla sezione Servizi online del portale Inail. Il datore di lavoro può essere dispensato dall’obbligo della denuncia dei singoli lavori sempreché classificabili alla stessa voce di tariffa di una delle lavorazioni già denunciate, se richiedono l'impiego di non più di cinque persone e non durano più di quindici giorni, nel caso si tratti di lavori edili, stradali, idraulici ed affini di modesta entità e negli altri casi in cui ne ravvisi l'opportunità. Entro 30 giorni dalla data di presentazione dell’istanza di esonero dalla denuncia di nuovo lavoro temporaneo, l’Inail emette il provvedimento di dispensa oppure, se non ne ricorrono i presupposti, il provvedimento di diniego. Per i datori di lavoro non titolari di un rapporto assicurativo Inail, deve essere compilata la denuncia contestualmente all’inizio dei lavori.