Qual è il risarcimento per il lavoro nero?

Bacchisio Greco
2025-08-17 06:13:58
Numero di risposte
: 22
Un rapporto di lavoro anche se non regolarizzato dovrebbe prevedere tutti i compensi che sono previsti nella normale Contrattazione Collettiva di riferimento.
Infatti per la Giurisprudenza ufficiale un rapporto di lavoro non regolare ha lo stesso valore di un rapporto di lavoro regolare.
Quindi è giusto includere nel calcolo del risarcimento lavoro in nero : Retribuzione Mensile T.F.R Orario straordinario non retribuito Ferie non godute Tredicesime e/o Quattordicesime (per la quattordicesima solo se prevista nel CCNL di riferimento)
Mentre sono da escludere: I permessi le indennità gli scatti di anzianità
Posso far valere il mio diritto al Risarcimento Lavoro in Nero entro 5 anni dall’ultimo giorno di lavoro sia che il lavoro sia cessato per dimissioni che per licenziamento.
In caso di Licenziamento, inoltre, bisogna sapere, che, come per un rapporto di lavoro regolare, si può impugnare il Licenziamento e richiedere il reintegro nel posto di lavoro o relativo indennizzo.
Il licenziamento può essere impugnato entro 60 giorni dall’ultimo giorno di lavoro.
E’importantissimo per un lavoratore che voglia farsi indennizzare giustamente per il lavoro svolto, avere le prove e le testimonianze per le sue richieste.
Quindi è bene collezionare quei documenti che dimostrino l’effettiva presenza del lavoratore nel luogo di lavoro e certifichino gli orari di lavoro svolti.
In questo modo potremo dimostrare la subordinazione del rapporto di lavoro.

Rosanna Pagano
2025-08-10 01:50:11
Numero di risposte
: 21
Non può quindi cavarsela con un semplice risarcimento.
Se un lavoratore in nero viene “licenziato”, ma non in forma scritta e senza una causa disciplinare o di natura economica, ha il diritto di rivolgersi al tribunale per far valere i propri diritti.
Può chiedere di essere reintegrato nel suo ruolo e, soprattutto, può esigere che il suo rapporto di lavoro venga ufficializzato, con tutte le relative prestazioni previdenziali.
Oltre al TFR e al risarcimento per l’illegittimo licenziamento.
Il dipendente può fare causa all’azienda entro cinque anni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
E può rivendicare le differenze retributive e i contributi non versati.

Miriana Donati
2025-08-06 00:16:28
Numero di risposte
: 18
La normativa mira a rendere più trasparenti e fruibili le modalità di accesso dei lavoratori alle informazioni riguardanti le condizioni di lavoro, concedendo agli stessi la possibilità di ricorrere a meccanismi rapidi di risoluzione delle controversie senza adire il giudice. La sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 23809/22, ha dichiarato responsabile il datore di lavoro dell’infortunio del dipendente senza contratto. La norma contiene una definizione di lavoratore che abbraccia qualsiasi persona “indipendentemente dalla tipologia contrattuale” che “svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione». Pertanto, la disciplina si applica «anche in caso di insussistenza di un formale contratto di assunzione». La Cassazione, in conclusione, dichiarando inammissibile il ricorso proposto dal datore di lavoro condannato, apre la strada al risarcimento del danno in caso di infortunio sul lavoro al dipendente in nero, riconoscendo allo stesso le medesime tutele previste per i lavoratori con regolare contratto. In tal modo, anche il lavoratore in nero potrà avere diritto a richiedere un indennizzo, o una rendita vitalizia, in base all’entità del danno patito.

Domenica Battaglia
2025-07-24 12:49:32
Numero di risposte
: 28
Il datore di lavoro che impieghi personale privo di regolare contratto, rischia pertanto una maxi sanzione pecuniaria per ogni lavoratore occupato.
L’importo della maxisanzione è stato ulteriormente aumentato dalla recente Legge di Bilancio 2020, pertanto ora le nuove sanzioni per il lavoro nero sono:
da 1.800€ a 10.800€: per ogni lavoratore irregolare fino a 30 giorni di impiego effettivo;
da 3.600€ a 24.600€: per ogni lavoratore irregolare con impiego effettivo compreso tra 31 e 60 giorni;
da 7.200€ a 43.200€: per ogni lavoratore irregolare con impiego effettivo superiore a 60 giorni.
Al datore di lavoro verrà inoltre comminata una sanzione derivante dalla mancata/ritardata consegna della busta paga o omessa/insesatta registrazione della stessa:
sanzione da 150€ a 900€;
sanzione da 600€ a 3.600€ se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori o si verifica per un periodo superiore a 6 mesi;
sanzione da 1.200€ a 7.200€ se la violazione coinvolge più di 10 lavoratori o si verifica per un periodo superiore a 12 mesi;
tali sanzioni sono aumentate del 20% per effetto della legge di Bilancio 2019.
Il lavoratore occupato in nero che abbia reso all’Inps o al centro per l’Impiego la dichiarazione circa il proprio status di disoccupato, rischia una condanna per il reato di “Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico”, ex art. 483 c.p.
La norma punisce con la reclusione fino a due anni chiunque attesti falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità.
Se, oltre, ad aver dichiarato il proprio stato di disoccupazione, il lavoratore in nero abbia percepito l’indennità di disoccupazione o abbia approfittato di determinati ammortizzatori sociali erogati dallo Stato o da altri Enti pubblici, questi rischia di vedersi contestata l’indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato prevista dall’art. 316 ter c.p.
In aggiunta, il lavoratore a nero vedrà decaduti i propri benefici, restando salvo il diritto per l’Inps o per l’Ente erogatore di richiedere la restituzione degli indebiti e il risarcimento del danno.
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