Quali sono gli incentivi per chi resta al lavoro con Quota 103?

Gabriele Rizzo
2025-08-02 07:58:55
Numero di risposte
: 17
I lavoratori che hanno i requisiti per la pensione anticipata flessibile - la cosiddetta Quota 103, ovvero 62 anni di età e 41 di contributi - che scelgono di rinviare il pensionamento possono decidere di rinunciare all'accredito all'Inps dei contributi a proprio carico per averli in busta paga.
Dal 2025 questa decisione è incentivata fiscalmente dato che la quota che andrà in busta paga sarà esente dalla tassazione Irpef.
I lavoratori possono rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima.
In conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà.
Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore.
Le somme così corrisposte non sono imponibili né ai fini fiscali, per i soli iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive della medesima, né ai fini contributivi.

Marcello Barbieri
2025-07-24 17:34:12
Numero di risposte
: 15
Si tratta della possibilità per questo insieme di lavoratori, di continuare a restare nelle proprie aziende, invece che andare in pensione, ottenendo in cambio la facoltà di vedersi accreditati direttamente in busta paga i contributi finora versati all’Inps, pari al 9,19% dello stipendio per il settore privato e del 8,85% per il pubblico.
La misura era stata già introdotta due anni fa, con la legge di Bilancio del 2023 ma con la manovra del 2025 l’opzione diventa più allettante, perché si prevede che la quota di contributi non versati alla previdenza obbligatoria vengono esentati dalla tassazione.
Una previsione che riprende un po’ l’idea originaria del 2004, quando però la misura era ancora più vantaggiosa, grazie al versamento in busta paga e all’esenzione fiscale della quota versata dall’azienda oltre di quella del lavoratore.
Tuttavia, inevitabilmente, questo comporterà un assegno pensionistico più magro rispetto a quello a cui si avrebbe diritto continuando a versare i contributi all’Inps.
Lo ha fatto, nelle scorse settimane, l’Ufficio Parlamentare di Bilancio, che vigila sui conti pubblici.
Ebbene, secondo le simulazioni dell’Upb, per lavoratore che scegliesse questa opzione a 62 anni, con una retribuzione lorda di 40 mila euro, il vantaggio complessivo alla fine del periodo sarebbe di quasi 7 mila euro in cinque anni, come differenza tra i 18.500 euro in più percepiti nei cinque anni che lo separano dalla pensione (a 67) anni e la somma delle minori pensioni nel corso della vita, stimate in circa 11.700 mila euro.

Valentina Gatti
2025-07-24 16:50:04
Numero di risposte
: 10
I lavoratori che hanno i requisiti per la pensione anticipata flessibile - la cosiddetta Quota 103, ovvero 62 anni di età e 41 di contributi - che scelgono di rinviare il pensionamento possono decidere di rinunciare all’accredito all’Inps dei contributi a proprio carico per averli in busta paga.
Dal 2025 questa decisione è incentivata fiscalmente dato che la quota che andrà in busta paga sarà esente dalla tassazione Irpef.
La contribuzione a carico del datore di lavoro possono rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima.
Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all’ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore.
Le somme così corrisposte non sono imponibili né ai fini fiscali, per i soli iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive della medesima, né ai fini contributivi.
Il datore di lavoro viene sollevato dall’obbligo di versamento dei contributi a carico del lavoratore che ha esercitato la facoltà dell’incentivo al posticipo del pensionamento.
È sempre obbligato, invece, a versare i contributi della quota a carico del datore di lavoro.
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