Pertanto gli interessati temono di incorrere in questa situazione di non compatibilità. Si ricorda che per “quota 100” il trattamento pensionistico è compatibile esclusivamente con redditi derivanti dallo svolgimento di lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui.
La legge Fornero ha sostituito l’espressione di “Pensione di Anzianità” con “Pensione Anticipata” per coloro che, non raggiugendo i 67 anni di età, perfezionano solo il requisito di natura contributivo.
Pertanto, dal 1° gennaio 2012, è possibile andare in pensione prima dei 67 anni richiesti per la pensione di vecchiaia, a condizione di aver accumulato un certo numero di contributi, che fino al 2026 devono essere posseduti entro il 31.12. dell’anno di cessazione e sono: 41 anni e 10 mesi per le donne 42 anni e 10 mesi per gli uomini.
Non è richiesto alcun requisito relativo all’età.
Il termine “ANTICIPATA”, quindi, si riferisce al fatto che si consegue prima dell’età dei 67 anni necessaria per la pensione di vecchiaia.
La pensione “Anticipata”, come la ex “Anzianità” (ante 2012), gode dell’integrale cumulabilità dall’1.1.2009 con redditi da lavoro autonomo e dipendente, indipendentemente dal regime pensionistico al quale appartiene.