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Cosa prevede la quota 103?

Kayla Giuliani
Kayla Giuliani
2025-08-24 07:59:48
Numero di risposte : 25
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La Quota 103 è una forma di pensionamento flessibile che consente di uscire dal lavoro con 62 anni di età e 41 anni di contributi. La pensione decorre dopo 7 mesi dalla maturazione del diritto per i dipendenti privati e i lavoratori autonomi, e dopo 9 mesi per i dipendenti pubblici. La pensione viene calcolata con il metodo interamente contributivo, senza tener conto degli anni lavorati prima del 1996. L’importo massimo della pensione non può superare 4 volte il trattamento minimo Inps, pari a 2.394,44 euro lordi al mese. La pensione rimane totalmente incumulabile con redditi da lavoro, eccezion fatta per quelli da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5 mila euro annui.
Michele Ricci
Michele Ricci
2025-08-14 19:15:51
Numero di risposte : 25
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La quota 103 prevede la possibilità di accedere al pensionamento anticipato al raggiungimento di requisiti meno onerosi di quelli ordinariamente previsti. Sono necessari almeno 41 anni di contributi e 62 anni di età perfezionati entro il 2025, senza adeguamenti alla speranza di vita. Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo, sono utili tutti i contributi accreditati o versati, fermo restando il possesso di almeno 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di disoccupazione e malattia. L'importo del trattamento pensionistico è sottoposto ad un tetto, fino al raggiungimento dell'età pensionabile, e la pensione non è cumulabile con i redditi di lavoro dipendente o autonomo di qualsiasi entità, ma è cumulabile con alcuni redditi specifici come i redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale o le indennità percepite dagli amministratori locali. La decorrenza della pensione scatta in base a determinate finestre, a seconda della natura giuridica dell'ultimo rapporto di lavoro. La quota 103 può essere richiesta dai lavoratori autonomi e dipendenti, pubblici e privati, iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria e alle sue forme esclusive e sostitutive, oltreché gli iscritti alla Gestione separata dell'INPS. Non può essere richiesta dal personale dipendente dalle Forze Armate, Polizia e Polizia Penitenziaria, Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e Guardia di Finanza. Il trattamento pensionistico è liquidato secondo le regole del calcolo contributivo. È prevista la possibilità per il lavoratore dipendente di decidere di rimanere in servizio pur avendo raggiunto i requisiti per la pensione "Quota 103", rinunciando all'accredito dei contributi pensionistici a proprio carico.
Antimo Monti
Antimo Monti
2025-08-10 13:00:48
Numero di risposte : 13
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La "Quota 103" è una misura contenuta nella legge di bilancio 2023 – L.197/2022, in cui, all’art.1 c.283-285, si introduce questa nuova forma di pensione “anticipata flessibile”, ed è stata introdotta in via sperimentale per il 2023, e successivamente prorogata per il 2024 e 2025. Quota 103 prevede la possibilità per il dipendente di richiedere l’esonero dal versamento della quota dei contributi a proprio carico. "Quota 103" permette ai lavoratori di conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 41 anni. I lavoratori che maturano tali requisiti conseguono il diritto al trattamento pensionistico il primo giorno successivo dopo 6 mesi di finestra mobile. Il calcolo della pensione è proprio, e l’importo della pensione non deve essere superiore a 5 volte il trattamento minimo, fino al raggiungimento dei requisiti per la vecchiaia. "Quota 103" è stata prorogata anche per tutto l’anno 2024 e l’anno 2025. Permette ai lavoratori di conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 41 anni. I lavoratori che maturano tali requisiti conseguono il diritto al trattamento pensionistico il primo giorno successivo dopo 9 mesi di finestra mobile. Il calcolo della pensione è interamente contributivo, e l’importo della pensione non deve essere superiore a 4 volte il trattamento minimo, fino al raggiungimento dei requisiti per la vecchiaia. La "Quota 103" non è cumulabile con i redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa, svolta anche all’estero, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui. La produzione di redditi derivanti da attività lavorativa diversa da quella autonoma occasionale, o la produzione di redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale oltre il limite dei 5.000 euro lordi annui, comporta la sospensione dell’erogazione del trattamento pensionistico nell’anno di produzione dei predetti redditi e l’eventuale recupero delle rate di pensione indebitamente corrisposte.
Patrizia Marino
Patrizia Marino
2025-08-04 13:04:38
Numero di risposte : 23
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Quota 103 è una misura di anticipo pensionistico introdotta nel 2023, che consente di uscire anticipatamente dal mondo del lavoro al soddisfacimento di due requisiti fondamentali: 62 anni di età, 41 anni di contributi versati. La Legge di Bilancio 2025 si è limitata a confermare questa misura, mantenendo le penalizzazioni introdotte con la manovra del 2024, che hanno ristretto la platea dei beneficiari. L’importo dell’assegno pensionistico viene calcolato esclusivamente con il metodo contributivo e non può superare i 2.466,28 euro lordi al mese, pari a quattro volte il trattamento minimo INPS previsto per il 2025. Se l’importo derivante dal calcolo contributivo dell’assegno dovesse superare i 2.466,28 euro lordi al mese, il pensionato percepirà soltanto la cifra entro la soglia fino al compimento dei 67 anni. Una volta raggiunta l’età pensionabile ordinaria, potrà ricevere l’effettivo importo della sua pensione.
Marzio Lombardi
Marzio Lombardi
2025-07-24 17:28:09
Numero di risposte : 23
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La pensione “Quota 103” è richiedibile dagli iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria e dalle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall’INPS, nonché dagli iscritti alla Gestione separata. Si può accedere a questa tipologia di pensione anche con il Cumulo dei contributi o con il Computo nella Gestione separata e, cioè, al ricorrere dei requisiti di legge, sommando gratuitamente la contribuzione presente in più gestioni, purché non sovrapposta temporalmente. Per i requisiti perfezionati dal 1.1.2024, è prevista l’applicazione della cosiddetta “finestra mobile” pari a 7 mesi per i lavoratori del privato e 9 mesi per i lavoratori del pubblico impiego. Si potrà accedere alla pensione in qualsiasi momento, anche successivo al 31 dicembre 2025, purché la “finestra mobile” risulti aperta. Per i requisiti perfezionati dal 1.1.2024, occorre maturare, entro il 31 dicembre 2025: almeno 62 anni di età; almeno 41 anni di contributi. Per i requisiti perfezionati entro il 31.12.2023, la pensione “Quota 103” è riconosciuta per un valore lordo mensile massimo non superiore a 5 volte il trattamento minimo, per le mensilità di anticipo rispetto al pensionamento di vecchiaia. La pensione “Quota 103” viene liquidata sempre secondo le regole di calcolo del sistema contributivo. La percezione di reddito da lavoro nel predetto lasso di tempo comporta la sospensione del pagamento della pensione nell’anno di produzione di tale reddito. Inoltre, la pensione “Quota 103” non è cumulabile, dal primo giorno della decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui. Per i requisiti perfezionati dal 1.1.2025, la pensione “Quota 103” è riconosciuta per un valore lordo mensile massimo non superiore a 4 volte il trattamento minimo, per le mensilità di anticipo rispetto al pensionamento di vecchiaia.