Il Bonus Iscro è destinato ai lavoratori iscritti alla gestione separata INPS che esercitano attività di lavoro autonomo come professione abituale.
Oltre a essere iscritto alla gestione separata INPS, il richiedente non deve essere titolare di trattamento pensionistico diretto, non deve essere assicurato presso altre forme previdenziali obbligatorie alla data di presentazione della domanda.
Non deve essere beneficiario di Assegno di Inclusione per l’intero periodo di fruizione della indennità ISCRO, pena la decadenza dalla prestazione.
Alla data di presentazione della domanda, il lavoratore deve essere in possesso di PIVA attiva da almeno tre anni, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso.
Deve altresì essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria.
Per poter beneficiare del bonus, il lavoratore deve aver prodotto – nell’anno precedente alla domanda – un reddito di lavoro autonomo inferiore al 70% della media dei redditi da lavoro autonomo relativa ai due anni precedenti all’anno di riferimento.
Inoltre il titolare di PIVA deve aver dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 12mila euro, calcolato ogni anno sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all’anno precedente.
Ai fini del calcolo della misura, vengono considerati esclusivamente i redditi derivanti dall’attività lavorativa autonoma, ovvero quelli riportati nella dichiarazione dei redditi: nel quadro RE per le attività professionali individuali, nel quadro RH per la partecipazione a studi associati o società semplici con reddito da lavoro autonomo, nel quadro LM per i soggetti in regime forfettario.
Restano invece esclusi i redditi da dipendente, parasubordinato, partecipazione a impresa.