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Come calcolare la maternità nella gestione separata dei lavoratori autonomi?

Miriana Donati
Miriana Donati
2025-08-04 15:54:32
Numero di risposte : 10
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Per calcolare la maternità nella gestione separata dei lavoratori autonomi, devi seguire quattro passaggi. Per prima cosa devi sommare i tuoi incassi degli ultimi 12 mesi, trovando quello che si chiama reddito lordo. Devi dividere questa quota per 365 e troverai il tuo reddito medio giornaliero. Moltiplicando il reddito giornaliero per 80% trovi quanto ti spetta per ogni giorno di congedo maternità. Moltiplicando questo valore per il numero di giorni lavorativi, quindi esclusi sabati, domeniche e festivi, in cui sarai in congedo maternità, troverai quanto ti spetta. Il tuo reddito medio giornaliero è di 55€ ovvero 20.000€ / 365. Per ogni giorno di maternità, ti spettano 44€ ovvero l’80% di 55€. Se nei tuoi 5 mesi di congedo ci sono 100 giorni lavorativi, il sussidio di maternità che ti spetta è di 4.400€ totali, 44€ x 100, ovvero 880€ al mese per 5 mesi.
Marco Leone
Marco Leone
2025-07-25 01:51:06
Numero di risposte : 18
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L’indennità di maternità obbligatoria è concessa se il richiedente possiede i seguenti requisiti contributivi: madre: almeno 3 mensilità di accredito contributivo nei 12 mesi che precedono i due mesi anteriori la data presunta del parto. L’INPS per calcolare l’importo, si riferisce ai redditi utili ai fini contributivi con dei limiti annui. L’indennità di maternità è, come per le lavoratrici dipendente pari all’80% del reddito derivante da collaborazioni, prodotto nei dodici mesi precedenti l’astensione per maternità, (1/365), ovvero l’80% del reddito medio giornaliero moltiplicato per tutte le giornate comprese nel periodo indennizzabile. La domanda deve essere presentata all’INPS in modalità telematica (mod. MatGestSep – COD SR29), prima dell’astensione e comunque non oltre un anno dalla fine del periodo indennizzabile onde evitare la prescrizione. L’indennità economica spetta a prescindere dalla effettiva astensione dall'attività lavorativa. Il diritto al congedo di maternità ed alla relativa copertura economica spettano anche in caso di adozione nazionale o internazionale o affidamento preadottivo di minori, nel qual caso compete, su presentazione di idonea documentazione, un'indennità per i cinque mesi successivi all'effettivo ingresso del minore in famiglia. A tale scopo, nell’aliquota della Gestione Separata dell’INPS, è prevista una specifica percentuale (oggi lo 0,72%) destinata, appunto, a copertura delle tutele assistenziali (maternità, assegni per il nucleo familiare, degenza ospedaliera, malattia e congedo parentale).
Baldassarre Sorrentino
Baldassarre Sorrentino
2025-07-25 00:33:38
Numero di risposte : 13
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L’indennità è pari all‘80% dei compensi professionali dichiarati nell’anno precedente l’evento, commisurata su 5 mesi. L’indennità sarà commisurata all’80% di 5 mesi del reddito minimo fissato dall’INPS. Nel caso in cui si verifichi un’interruzione di gravidanza dopo il terzo mese di gestazione, avrai diritto a un’indennità che copre un periodo di 30 giorni. L’indennità di maternità è soggetta alla prescrizione di un anno, che decorre dal giorno successivo alla conclusione del periodo di maternità. Per assicurarti di non perdere tale diritto, è importante che presenti una richiesta scritta con data certa all’INPS entro l’anno dalla conclusione del periodo di maternità. L’indennità di maternità per chi è in partita iva è soggetta a tassazione e quindi deve essere indicata nella dichiarazione dei redditi. L’indennità, tuttavia, non viene considerata un ricavo o compenso quindi è esclusa dal limite dei 85.000€ previsto dal regime forfettario.
Agostino Rossi
Agostino Rossi
2025-07-24 22:37:14
Numero di risposte : 18
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Il requisito di contribuzione versata deve essere pari ad un minimo di una mensilità nei dodici mesi precedenti l’inizio del periodo di maternità. Si tratta del requisito di contribuzione versata che deve essere pari ad un minimo di mensilità nei dodici mesi precedenti l’inizio del periodo di maternità. In precedenza, erano richieste invece tre mensilità di contribuzione. La novità si applica anche al diritto al trattamento economico per il congedo parentale che hanno diritto i genitori nei primi tre anni di vita del bambino. Se il periodo di maternità o paternità ricade totalmente in periodo antecedente il 5 settembre 2019 dovrà essere accertato il requisito contributivo delle tre mensilità di contribuzione effettivamente versate con aliquota piena nei dodici mesi precedenti l’inizio del periodo di maternità o paternità. Se, invece, il periodo di maternità o paternità ricade parzialmente o totalmente dopo il 5 settembre 2019 dovrà essere accertato sarà sufficiente una sola mensilità di contribuzione versata. L’indennità è calcolata, per ciascuna giornata in misura pari al 30% di 1/365 del reddito derivante da attività di lavoro a progetto o assimilata, percepito negli stessi 12 mesi presi a riferimento per l’accertamento del requisito contributivo.