L’indennità è calcolata, per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, in misura pari al 30% di 1/365 del reddito derivante da attività di lavoro a progetto o assimilata, percepito negli stessi 12 mesi presi a riferimento per l’accertamento del requisito contributivo.
Il pagamento dell’indennità è effettuato direttamente dall’INPS.
I lavoratori iscritti alla Gestione Separata per ottenere il congedo parentale devono possedere congiuntamente i seguenti requisiti: non siano titolari di pensione; non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; siano iscritti alla gestione separata in qualità di lavoratori a progetto e categorie assimilate oppure in qualità di professionisti; abbiano versato almeno un mese di contribuzione maggiorata di cui all’articolo 59, comma 16, legge 27 dicembre 1997, n. 449, nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo di congedo parentale indennizzabile, oppure – nel solo caso di fruizione di periodi di congedo parentale entro il primo anno di vita o dall’ingresso in famiglia/Italia del minore – sussista il requisito di un mese di contribuzione effettivamente versata con aliquota maggiorata, nei 12 mesi presi a riferimento ai fini dell’erogazione dell’indennità di maternità/paternità; vi sia l’effettiva astensione dal lavoro nel periodo richiesto.
La madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità può astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato pari a tre mesi non trasferibili all’altro genitore.
Il padre lavoratore, dalla nascita del figlio o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento, può astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non superiore a tre mesi non trasferibili all’altro genitore.
Entrambi i genitori possono fruire, in alternativa tra loro ad ulteriori tre mesi indennizzati.
Il periodo massimo indennizzabile sarà quindi pari a 9 mesi.