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Come funziona la maternità per i liberi professionisti?

Marianna De Angelis
Marianna De Angelis
2025-08-02 02:39:16
Numero di risposte : 12
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La maternità per le libere professioniste è regolamentata da normative che consentono una migliore gestione del lavoro e della famiglia. Le madri lavoratrici autonome iscritte alla gestione separata INPS hanno diritto a un congedo di maternità riconosciuto per i due mesi prima del parto e per i tre mesi successivi. Come per le lavoratrici dipendenti, le lavoratrici autonome possono rinviare l’inizio del periodo di maternità al mese prima del parto o alla data effettiva del parto. La lavoratrice autonoma non è tenuta a produrre all’INPS le certificazioni mediche previste dalla legge per fruire della flessibilità del congedo, tuttavia è tenuta a comunicarlo all’Inps. Le libere professioniste iscritte a una cassa di previdenza hanno diritto a un’indennità di maternità per i due mesi antecedenti alla data del parto e per i tre mesi successivi alla data effettiva dello stesso. Come per le lavoratrici autonome, è prevista la possibilità di chiedere la flessibilità. Le libere professioniste con Cassa possono svolgere attività lavorativa durante il periodo di maternità. L’indennità è corrisposta anche quando non si verifica un’effettiva astensione dal lavoro. Il congedo parentale è un periodo di astensione facoltativa dal lavoro dei genitori, che per i lavoratori autonomi è di massimo 3 mesi ciascuno, da fruire entro il primo anno di vita del bambino. È prevista un’indennità economica per il periodo di astensione dal lavoro pari al 30% della retribuzione. Molte neomamme si sono licenziate a causa delle grandi difficoltà che incontrano nel riuscire a lavorare e prendersi cura dei propri figli contemporaneamente. Tra gli alti costi dei nidi, gli stipendi bassi e i nonni spesso ancora al lavoro, diventa difficile la gestione del tempo per le mamme.
Noel Costa
Noel Costa
2025-07-25 03:05:23
Numero di risposte : 13
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L‘indennità di maternità è rivolta alle libere professioniste con partita iva in regime forfettario durante la gravidanza e post parto, in caso di adozione o affidamento preadottivo di minori. Per ottenere questa indennità, è necessario essere in regola con il versamento dei contributi durante i 3 del periodo di maternità. La durata dell’indennità complessiva è di 5 mesi, di cui 2 mesi antecedenti il parto e 3 mesi successivi. Essere iscritta alla gestione separata INPS in base all’attività svolta. Nei 12 mesi antecedenti del periodo di maternità aver maturato almeno una mensilità di contribuzioni alla Gestione Separata. L’indennità è pari all‘80% dei compensi professionali dichiarati nell’anno precedente l’evento, commisurata su 5 mesi. Se hai un volume di affari basso, è previsto un importo minimo, e in questo caso, l’indennità sarà commisurata all’80% di 5 mesi. L’indennità di maternità è soggetta alla prescrizione di un anno, che decorre dal giorno successivo alla conclusione del periodo di maternità. Per assicurarti di non perdere tale diritto, è importante che presenti una richiesta scritta con data certa all’INPS entro l’anno dalla conclusione del periodo di maternità. Questo congedo permetterà di dedicarsi alla cura del proprio bambino senza dover rinunciare al supporto finanziario. L’indennità di maternità per chi è in partita iva è soggetta a tassazione e quindi deve essere indicata nella dichiarazione dei redditi. Come libera professionista, non hai l’obbligo di astensione dal lavoro durante la maternità. Puoi continuare a lavorare senza alcun limite, anche fino al giorno prima del parto. Ricorda sempre di verificare le normative e le procedure specifiche riguardanti l’indennità di maternità con Partita IVA, in base alla tua situazione e alla gestione INPS.
Mariapia Benedetti
Mariapia Benedetti
2025-07-25 01:58:34
Numero di risposte : 12
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Le lavoratrici iscritte alla Gestione Separata INPS, come ad esempio le libere professioniste, hanno diritto al congedo di maternità come previsto dall’art. 64 del Testo Unico, in caso di gravidanza, adozione o affidamento. Alle lavoratrici iscritte presso la G.S. sono riconosciute le disposizioni di legge riguardanti: il congedo per maternità la flessibilità del congedo l’interdizione anticipata e posticipata per gravidanza a rischio il congedo parentale. L’indennità di maternità spetta a condizione che: risulti effettivamente accreditata o dovuta una mensilità di contribuzione, comprensiva dell’aliquota maggiorata nei 12 mesi precedenti la data presunta del parto. I contributi versati o dovuti non devono essere inferiori alla contribuzione annua calcolata sul minimale stabilito di anno in anno. In caso di retribuzione inferiore al minimale, i mesi accreditati saranno ridotti in proporzione alla somma versata. Le lavoratrici non hanno l’obbligo di astenersi dall’attività durante il periodo di congedo per maternità. L’indennità è pari all’80% della retribuzione media giornaliera percepita dalla collaboratrice nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo indennizzabile. Per le attività di collaborazione il reddito di riferimento è quello risultante dai versamenti contributivi, mentre per le attività libero-professionali il reddito di riferimento è quello risultante dalla denuncia dei redditi. La Legge n. 234/2021 introduce per le lavoratrici autonome con reddito fino a 8.972,04 euro, tre mesi in più di congedo di maternità. Questo periodo si aggiunge ai cinque mesi già attualmente previsti, portando a otto mesi la durata del congedo di maternità per le lavoratrici autonome. Le libere professioniste/liberi professionisti e categorie assimilate iscritti alla Gestione separata possono fruire dell’indennità di maternità/paternità per i 3 mesi immediatamente successivi. La domanda telematica deve essere inoltrata telematicamente all’INPS competente territorialmente.
Silvia Valentini
Silvia Valentini
2025-07-24 22:31:51
Numero di risposte : 22
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L’indennità di maternità spetta alle lavoratrici/lavoratori autonomi. Il possesso della qualifica di lavoratrice autonoma, rilevabile dall’iscrizione nella relativa gestione previdenziale la regolarità del versamento dei contributi anche per i mesi compresi nel periodo indennizzabile per maternità. L’indennità può essere richiesta anche se l’iscrizione alla propria gestione è avvenuta successivamente alla data di inizio del periodo indennizzabile per maternità. Se l’iscrizione è richiesta entro i termini di legge e l’attività è iniziata prima dell’inizio del periodo di maternità, l’indennità spetta per l’intero periodo di maternità. L’indennità spetta al padre lavoratore autonomo, per il periodo in cui sarebbe spettata alla madre lavoratrice autonoma, o per la parte residua, in caso di: morte o di grave infermità della madre; abandono del bambino da parte della madre; affidamento esclusivo del bambino al padre; rinuncia espressa della madre che ha diritto al congedo di maternità. L’indennità di maternità è compatibile con l’attività lavorativa, pertanto non vi è l’obbligo di astenersi dal lavoro. Le lavoratrici autonome devono presentare la domanda di indennità, telematicamente all’INPS, successivamente al parto e comunque non oltre il termine prescrizionale di 1 anno. Il termine prescrizionale decorre dal giorno successivo alla fine del periodo indennizzabile per maternità. Decorso tale termine di 1 anno, infatti, il diritto all’indennità si perde.