Cosa prevede un contratto di formazione?

Pietro De rosa
2025-08-31 10:29:34
Numero di risposte
: 17
L'apprendistato è un contratto di lavoro caratterizzato da un contenuto formativo: il datore di lavoro, oltre a pagare la retribuzione all’apprendista per il lavoro svolto, è obbligato a garantire all’apprendista la formazione necessaria per acquisire competenze professionali adeguate al ruolo e alle mansioni per cui è stato assunto.
L’apprendista ha, a sua volta, l’obbligo di seguire il percorso formativo che può essere svolto internamente o esternamente all’azienda.
E’ un contratto di lavoro che permette di conseguire una qualifica professionale o un diploma professionale alternando lavoro e studio.
La durata, che è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire, non può essere superiore a tre anni o quattro nel caso di diploma quadriennale regionale.
I percorsi formativi per l’apprendistato di alta formazione sono attualmente in fase di progettazione
L’apprendista infatti, può essere inquadrato fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto.
In alternativa, è possibile stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale e in modo graduale all'anzianità di servizio.
La retribuzione non può essere a cottimo o a incentivo.
Oltre al particolare sistema retributivo, è previsto un trattamento contributivo agevolato.

Tolomeo Mariani
2025-08-23 10:27:04
Numero di risposte
: 23
Il contratto di formazione e lavoro richiedeva infatti al datore di lavoro di fornire non solo una retribuzione, ma anche un programma formativo specifico, mentre al lavoratore imponeva l’obbligo di partecipare diligentemente alla formazione offerta.
Il contratto di formazione e lavoro si distingue per la sua natura formativa “a causa mista”, che lo avvicina al contratto di apprendistato.
Esso prevede una durata tassativamente definita, sgravi contributivi, e un obbligo di fornire una formazione strutturata e mirata.
La sua stipulazione è vincolata a progetti approvati amministrativamente o conformi a regolamentazioni collettive.
Inoltre, come abbiamo visto, sono previsti due tipi di contratto formazione lavoro: uno “forte”, con una durata massima di 24 mesi, e uno “leggero”, con una durata massima di 12 mesi, entrambi con specifiche ore di formazione retribuita.
Esistono due tipi di contratti di formazione lavoro: il primo, della durata massima di 24 mesi, mirato all’acquisizione di professionalità intermedie o elevate, con un impegno formativo minimo di 80 ore per le professionalità intermedie e di almeno 130 ore per quelle elevate.
La seconda tipologia di contratto formazione lavoro, della durata massima di 12 mesi, volto a favorire l’inserimento professionale attraverso un’esperienza lavorativa che permetta un adeguamento delle competenze al contesto produttivo ed organizzativo.
Questo contratto prevede la definizione di progetti individuali di inserimento concordati tra datore di lavoro e lavoratore, e una serie di misure volte a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo.

Pericle De luca
2025-08-21 14:17:05
Numero di risposte
: 16
Un contratto di formazione prevede che il giovane presta attività lavorativa svolgendo un percorso formativo all’interno dell’azienda attraverso il quale si acquisiscono le competenze necessarie per il raggiungimento di una specifica professionalità o per l’ottenimento di un titolo di studio.
L’azienda, quindi, oltre a versare un corrispettivo per l’attività svolta, deve erogare la formazione prevista nel Piano formativo allegato al contratto, nel quale si definiscono i contenuti formativi e le competenze che l’apprendista acquisirà alla fine del percorso.
Il contratto di apprendistato ha una durata minima di 6 mesi, la durata massima del contratto di apprendistato è determinata dalla disciplina contenuta nei singoli CCNL di ogni settore, in accordi sindacali interconfederali o in accordi tra università e le diverse Regioni.
In ogni caso, la durata dei percorsi di apprendistato finalizzati al conseguimento di titoli di studio deve essere determinata in base al titolo di studio da conseguire e non può superare i 3 anni o 4 anni per specifiche titolazioni.
Il livello d’inquadramento contrattuale e la retribuzione in apprendistato non possono essere inferiori di due livelli rispetto a quello di un lavoratore qualificato che svolge una stessa mansione all’interno dell’azienda.
Gli apprendisti hanno diritto a ferie e permessi ROL e ai contributi INPS ai fini assistenziali e pensionistici.
In caso di malattia si applica la disciplina generale dei lavoratori subordinati.

Timothy Santoro
2025-08-11 15:14:12
Numero di risposte
: 18
Esso prevedeva l'obbligo per il datore di lavoro di fornire, oltre alla retribuzione, una specifica attività formativa.
E per il lavoratore, oltre a rendere la prestazione, anche di seguire con diligenza la formazione stessa.
Si è trattato di un tipo di contratto di lavoro con funzione formativa "a causa mista", simile al contratto di apprendistato, per la tassatività della durata, per la possibilità di assumere con inquadramento inferiore a quello previsto per la qualifica da conseguire, per la presenza di sgravi contributivi, per l'obbligo di assicurare un'attività formativa di durata e contenuti programmati e per la stipulabilità soltanto da datori di lavoro che, al momento della richiesta di avviamento, abbiano confermato in servizio almeno una percentuale minima dei contratti instaurati con la stessa fonte e venuti a scadere nei mesi precedenti.

Valentina Ferri
2025-08-07 11:56:49
Numero di risposte
: 29
Si tratta di un contratto di lavoro subordinato a causa mista, in cui allo scambio tra lavoro e retribuzione si aggiunge l’obbligo formativo a carico del datore di lavoro. Il contratto di formazione lavoro, infatti, può essere stipulato solo con giovani di età compresa tra 16 e 24 anni, elevati a 29 per i laureati, e deve essere concluso in forma scritta, in base a un progetto approvato in via amministrativa, o conforme a regolamentazioni collettive recepite dal ministro del Lavoro e della Previdenza sociale.
Sono previsti due tipi di contratto di formazione e lavoro. Il primo, detto ‘forte’, riguarda l’acquisizione di professionalità elevate o intermedie, ha una durata massima di 24 mesi e deve prevedere una quantità minima di formazione retribuita, pari a 80 ore per le professionalità intermedie e a 130 ore per le professionalità elevate.
Il secondo tipo, detto ‘leggero’, riguarda professionalità inferiori, ha una durata massima di 12 mesi e deve prevedere una quantità minima di formazione retribuita di 20 ore, aventi a oggetto la disciplina del rapporto, l’organizzazione del lavoro e la prevenzione.
Le due tipologie godono inoltre di una riduzione contributiva.
La violazione dell’obbligo formativo provoca la sua conversione legale in contratto di lavoro a tempo indeterminato ab origine, nonché un obbligo risarcitorio a carico del datore di lavoro e la revoca di tutti i benefici contributivi.

Marcello Benedetti
2025-07-25 09:09:04
Numero di risposte
: 24
Il contratto di formazione lavoro è un contratto di lavoro a tempo determinato non rinnovabile, dove il datore di lavoro s'impegna a fornire un determinato numero d'ore di formazione e una durata non inferiore a 6 mesi e non superiore a 24.
Il contratto può essere del tipo A o B:
A. Dura massimo 24 mesi e mira all'acquisizione di una professionalità intermedia, oppure mira all'acquisizione di professionalità più elevate.
B. Dura massimo 12 mesi ed è volto all'acquisizione di professionalità semplici, attraverso una formazione teorica di almeno 20 ore sulle seguenti materie: organizzazione del lavoro, prevenzione antinfortunistica e ambientale, disciplina del rapporto di lavoro.
Il datore di lavoro al momento dell'assunzione deve consegnare al lavoratore copia del contratto e del progetto formativo dove vanno indicate: la durata, il progetto formativo, l'inquadramento contrattuale, il periodo di prova.
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