Chi paga i contratti di formazione?

Bacchisio Villa
2025-09-06 23:00:10
Numero di risposte
: 15
Il datore di lavoro, oltre a pagare la retribuzione all’apprendista per il lavoro svolto, è obbligato a garantire all’apprendista la formazione necessaria per acquisire competenze professionali adeguate al ruolo e alle mansioni per cui è stato assunto.
La retribuzione può essere relativa a un inquadramento fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto.
Il datore di lavoro ha la facoltà di prorogare fino ad un anno il contratto di apprendistato di giovani qualificati e diplomati ai fini del consolidamento e l'acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali e specialistiche.

Ugo Ferraro
2025-09-05 12:44:22
Numero di risposte
: 29
Il datore di lavoro, oltre a pagare la retribuzione all’apprendista per il lavoro svolto, è obbligato a garantire all’apprendista la formazione necessaria per acquisire competenze professionali adeguate al ruolo e alle mansioni per cui è stato assunto.
L’apprendista ha, a sua volta, l’obbligo di seguire il percorso formativo che può essere svolto internamente o esternamente all’azienda.
La retribuzione non può essere a cottimo o a incentivo.
Oltre al particolare sistema retributivo, è previsto un trattamento contributivo agevolato.
Gli apprendisti possono avere una retribuzione inferiore rispetto agli altri lavoratori adibiti alle stesse mansioni.
L’apprendista infatti, può essere inquadrato fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto.
In alternativa, è possibile stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale e in modo graduale all'anzianità di servizio.

Miriana Martinelli
2025-08-24 06:29:10
Numero di risposte
: 15
Il contratto di formazione e lavoro richiedeva infatti al datore di lavoro di fornire non solo una retribuzione, ma anche un programma formativo specifico, mentre al lavoratore imponeva l’obbligo di partecipare diligentemente alla formazione offerta.
Sono previste particolari facilitazioni contributive distinte per aree territoriali e settori di attività, il che rende questi contratti un’opzione allettante sia per i giovani in cerca di lavoro che per i datori di lavoro desiderosi di investire nella formazione della propria forza lavoro.
I beneficiari del contratto di formazione e lavoro sono principalmente i giovani compresi tra i 16 e i 32 anni iscritti nelle liste di collocamento.
Il contratto di formazione e lavoro si distingue per la sua natura formativa “a causa mista”, che lo avvicina al contratto di apprendistato.
Esso prevede una durata tassativamente definita, sgravi contributivi, e un obbligo di fornire una formazione strutturata e mirata.
La sua stipulazione è vincolata a progetti approvati amministrativamente o conformi a regolamentazioni collettive.

Laura D'angelo
2025-08-17 15:52:20
Numero di risposte
: 17
Il contratto si applica anche a chi già possiede un’abilitazione formale.
La finalità del CFL infatti è l’acquisizione di capacità professionali, perché il lavoratore sia in grado di dare concreta rispondenza alle esigenze del contesto produttivo.
Innanzitutto viene definito un progetto, contenente la qualifica prevista e il piano di formazione per raggiungere detta qualifica.
Il datore di lavoro deve garantire al lavoratore “formazione”, ossia addestramento finalizzato all’acquisizione della professionalità necessaria affinchè si inserisca stabilmente nel mondo del lavoro.
Il progetto deve essere approvato dalla Commissione Regionale o, se il datore di lavoro è iscritto ad un albo professionale, dagli Ordini e colleghi professionali.
Durante tutta la durata del rapporto il lavoratore gode di tutti i diritti degli altri contratti di lavoro subordinato, per quanto concerne ferie, festività, maternità, mensilità aggiuntive, TFR e orario di lavoro.
Il contratto di formazione e lavoro è un rapporto di lavoro subordinato.
Il contratto si applica anche a chi già possiede un’abilitazione formale.
A carico del datore di lavoro vi è il dovere di garantire al lavoratore “formazione”.

Joseph D'angelo
2025-08-12 17:24:49
Numero di risposte
: 16
Contributi concessi da Regione per realizzare corso di formazione pari a 100% spese sostenute.
Per lavoratori assunti con contratto di formazione-lavoro:
– nel caso di imprese artigiane contributi previdenziali ed assistenziali dovuti in misura fissa pari a quelli dell’apprendista;
– nel caso di industrie contributi ridotti del 25%;
– nel caso di imprese commerciali e turistiche con meno di 15 dipendenti, contributi ridotti del 40%.
Progetti che prevedono finanziamento Regione debbono attenersi a norme fissate per formazione professionale comunitaria ed hanno riservata quota su fondi F.S.E. con priorità per progetti predisposti d’intesa con sindacati.

Rosalino Giordano
2025-08-06 23:36:12
Numero di risposte
: 17
Il contratto di formazione e lavoro prevedeva l'obbligo per il datore di lavoro di fornire, oltre alla retribuzione, una specifica attività formativa.
Si è trattato di un tipo di contratto di lavoro con funzione formativa "a causa mista", simile al contratto di apprendistato, per la tassatività della durata, per la possibilità di assumere con inquadramento inferiore a quello previsto per la qualifica da conseguire, per la presenza di sgravi contributivi.
Il Contratto di Formazione e Lavoro non è più sottoscrivibile perché abrogato, con riferimento peraltro al solo settore privato.
Il contratto di formazione e lavoro permane invece nel settore del Pubblico Impiego.

Michele Rizzo
2025-07-25 09:14:27
Numero di risposte
: 20
Le aziende del Centro e Nord Italia possono avere una riduzione dei contributi previdenziali fino al 25%.
Le aziende del Sud Italia possono risparmiare fino al 40%.
Ai datori di lavoro delle aree individuate dall’Obiettivo 1 sono riconosciute per altri 12 mesi agevolazioni contributive in caso di trasformazione dei contratti di formazione di tipo A in contratti a tempo indeterminato.
In caso di licenziamento illegittimo nei 12 mesi successivi alla eventuale trasformazione dei contratti di tipo A nelle Regioni del Mezzogiorno, scatta l’obbligo di restituzione dei benefici contributivi concessi dalla data di trasformazione.
Per richiedere l’autorizzazione per nuovi CFL, l’azienda deve aver trasformato a tempo indeterminato almeno il 60% dei CFL scaduti negli ultimi 24 mesi.
Impostare il campo “Inquadramento recuperi” presente nella posizione contributiva del dipendente identificando i tipo di riduzione che spetta all’azienda.
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