Non solo in generale ma anche nell’ipotesi in cui il regolamento del personale adottato dall’azienda stabilisca diversamente.
La Corte ha precisato che la lettura della disposizione regolamentare non può essere accolta, se riferita a un lavoratore in regime di part-time, poiché il datore di lavoro non può disporre della facoltà del proprio dipendente di poter reperire un’occupazione diversa, in orario compatibile con la prestazione di lavoro parziale.
Di fatti, proseguono i giudici, ammettere che il datore di lavoro possa disporre di una facoltà incondizionata di negare l’autorizzazione, o di sanzionare in sede disciplinare il fatto in sé dell’esercizio di un’altra attività lavorativa compiuta dal proprio dipendente al di fuori dell’orario di lavoro, sarebbe in contrasto con il principio del controllo giudiziale di tutti i poteri, che il contratto di lavoro attribuisce al datore di lavoro, e proprio con riferimento ad aspetti incidenti sul diritto al lavoro.
Pertanto, il datore di lavoro non può disporre della facoltà del proprio dipendente di poter trovare e condurre una seconda occupazione, in orario compatibile con la prestazione di lavoro parziale.
Infine, la Corte riassume i motivi della propria decisione con il principio in base al quale l’incompatibilità dovrà essere valutata caso per caso, rimanendo poi questa valutazione suscettibile di controllo, anche giudiziale.