Come vengono retribuite le ore di formazione?

Isabel Battaglia
2025-08-31 20:50:43
Numero di risposte
: 24
Il tempo dedicato ad attività formative obbligatorie è parte integrante dell’orario di lavoro e va quindi retribuito come tale.
Le ore di viaggio coincidenti con l’orario di lavoro siano pagate al 100%.
Le ore al di fuori dell’orario lavorativo siano retribuite al 65%.
Anche se il lavoratore non produce beni o servizi ma frequenta un convegno o corso di aggiornamento, ciò rientra a pieno titolo nelle ore lavorative.
Il corso formativo richiesto dall’azienda è tempo lavorativo pienamente riconosciuto.

Jacopo Ferrari
2025-08-29 08:33:09
Numero di risposte
: 18
Le ore di formazione che eccedono il tetto delle 40+40 ore previste per le attività funzionali all’insegnamento devono essere retribuite.
Il compenso previsto è pari a 19,25 euro l’ora (corrispondente alle attività svolte senza la presenza di alunni).
Qualora i fondi non fossero sufficienti, è possibile ricorrere a compensi forfettari, definiti in sede di contrattazione integrativa.

Demi Martinelli
2025-08-19 11:13:49
Numero di risposte
: 19
Le ore dedicate alla formazione sono a tutti gli effetti orario lavorativo, quindi devono essere retribuite.
Le ore effettive di partecipazione alle attività formative devono essere considerate come servizio prestato a tutti gli effetti e, quindi, anche come orario di lavoro, ai fini del completamento del debito orario delle 36 ore settimanali.
Per la parte eccedente l’orario d’obbligo giornaliero, devono essere considerate lavoro straordinario.
La norma qualifica le ore in cui si attua l’iniziativa formativa come “lavorative”, con la conseguenza che la parte dei corsi che eccede l’orario d’obbligo giornaliero deve essere considerata come lavoro straordinario.
Nulla vieta, però, che il lavoratore possa chiedere, in luogo dell’erogazione dei compensi per il lavoro straordinario, un riposo compensativo corrispondente al numero delle ore lavorate, da fruire secondo le modalità previste dai CCNL.
Le ore effettive di partecipazione alle attività formative devono essere considerate come servizio prestato a tutti gli effetti e, quindi, anche come orario di lavoro, ai fini del completamento del debito orario delle 36 ore settimanali.
Ciò comporta anche la conseguenza ulteriore che, per la parte eccedente l’orario d’obbligo giornaliero, devono essere considerate lavoro straordinario, con l’applicazione della specifica disciplina contenuta nell’art.38 del CCNL del 14.9.2000.

Mario Greco
2025-08-13 18:08:06
Numero di risposte
: 17
Il tempo durante il quale un lavoratore segue una formazione professionale impostagli dal suo datore di lavoro, che si svolge al di fuori del suo luogo di lavoro abituale, nei locali del prestatore dei servizi di formazione, e durante il quale egli non esercita le sue funzioni abituali, costituisce «orario di lavoro».
L’articolo 13 della direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea prevede quanto segue: «Gli Stati membri provvedono affinché, qualora un datore di lavoro sia tenuto, a norma del diritto dell’Unione o nazionale o dei contratti collettivi, ad erogare a un lavoratore formazione ai fini dello svolgimento del lavoro per il quale è stato assunto, tale formazione sia erogata gratuitamente al lavoratore, sia considerata come orario di lavoro e, ove possibile, abbia luogo durante l’orario di lavoro».
Dunque, se il periodo di formazione è imposto dal datore, anche per obbligo di legge, come nel caso del vigile del fuoco, le condizioni indicate dalla direttiva si realizzano e il dipendente si trova a disposizione del datore anche se in orario al di fuori di quello ordinario e al difuori della sede ordinaria;
In conclusione anche se la formazione si svolge in un ambito diverso da quello abituale, essa rientra nell’orario di lavoro e come tale andrà retribuita.

Sabrina Sanna
2025-08-07 22:00:50
Numero di risposte
: 18
Le ore di formazione obbligatoria effettuate fuori dall’orario di lavoro, anche in giorni non deputati all’attività lavorativa, vanno considerare quali ore di lavoro straordinario, con la relativa applicazione della maggiorazione contrattuale.
Il riconoscimento economico delle ore di formazione obbligatoria svolte fuori orario di lavoro è fondamentale per tutelare il tempo e il diritto del lavoratore a un’equa retribuzione, anche quando si tratta di attività di aggiornamento professionale richieste dal datore di lavoro.
La formazione obbligatoria fuori dall’orario di lavoro rappresenta quindi non solo un investimento in competenze, ma anche un obbligo contrattuale di riconoscimento delle ore come straordinario.
Rispettare questo principio garantisce una maggiore equità e chiarezza nei rapporti di lavoro, evitando possibili contenziosi legali.

Clara Moretti
2025-07-25 12:15:40
Numero di risposte
: 20
La formazione obbligatoria può svolgersi anche fuori orario, ma deve essere sempre retribuita.
La normativa italiana impone che, per i corsi dedicati alla prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro, la formazione venga effettuata durante l’orario di lavoro.
Il tempo trascorso in aula per adempiere agli obblighi di sicurezza viene considerato parte integrante della prestazione lavorativa e, come tale, retribuito.
La formazione deve essere gratuita per il lavoratore e, ove possibile, organizzata durante l’orario contrattuale.
La formazione svolta di sera o nel weekend rientra nel monte ore settimanale ed è retribuita.
Se con il corso si supera l’orario previsto dal contratto, le ore in eccesso devono essere retribuite come straordinario, con le maggiorazioni previste dal contratto collettivo.
Il calcolo è semplice: ore lavorate + ore di formazione = orario totale da retribuire, con le eventuali eccedenze maggiorate.
È un principio chiaro, ribadito più volte anche dalla normativa sulla sicurezza: ogni onere, diretto o indiretto, deve essere sostenuto dall’azienda.

Nicoletta Leone
2025-07-25 09:35:44
Numero di risposte
: 22
In tutti i casi in cui un lavoratore è tenuto a frequentare, su ordine dall’azienda, un corso di formazione e/o aggiornamento che si svolge in orario extra lavorativo, si può parlare di orario di lavoro e come tale va retribuito.
Con specifico riguardo ai corsi sulla sicurezza sul lavoro, la legge prevede che il corso debba essere svolto “durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.”
Tecnicamente un corso di formazione non può essere considerato “fuori orario di lavoro”, ma si fa durante l’orario lavorativo e come tale va retribuito: se rientra nell’orario settimanale, viene pagato come lavoro ordinario, altrimenti viene considerato lavoro straordinario, con tutto ciò che ne consegue.
Se il corso è stato richiesto dall’azienda, le lezioni rappresentano vero e proprio orario di lavoro.
Significa che se, ad esempio, il corso si tiene durante un giorno festivo, non stai osservando il giorno di riposo, ma stai effettivamente lavorando.
Significa, dunque, che dovrai recuperare la giornata di riposo e quelle ore dovranno essere retribuite.

Gianni Ferraro
2025-07-25 08:42:40
Numero di risposte
: 24
Di conseguenza, anche il periodo di formazione professionale imposta dal datore di lavoro deve considerarsi “orario di lavoro”, in quanto il quel lasso di tempo il dipendente è a disposizione dell’azienda e, pertanto, deve essere retribuito.
L’elemento determinante per considerare sussistenti gli elementi caratteristici della nozione di “orario di lavoro” sta nel fatto che il lavoratore è costretto ad essere fisicamente presente sul luogo designato dal datore per la formazione e vi deve permanere per tutta la durata della formazione stessa: in altre parole, il lavoratore è a disposizione del datore per un certo numero di ore.
Nel caso di specie, Lei ha diritto al pagamento della retribuzione per le ore di frequenza ai corsi di formazione imposti dal datore di lavoro, con le maggiorazioni previste per lavoro straordinario e/o festivo ed alle spese di trasferta, se previste dal CCNL di categoria applicato al Suo rapporto di lavoro per gli spostamenti fuori sede.
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