Quando è dovuto il contributo ASpI?

Deborah Fabbri
2025-07-25 14:03:07
Numero di risposte
: 18
Le imprese che ricorrono ai licenziamenti devono versare un contributo una tantum pari al 41% della retribuzione di riferimento di €1.180 per ogni mese di durata del rapporto di lavoro fino ad un massimo di tre anni.
Così, ad esempio, un dipendente con 10 mesi di anzianità, se licenziato, costerà all’azienda come contributo ASPI € 403,17.
Un dipendente con 17 mensilità di servizio € 685,38.
Se l’anzianità è di oltre tre anni € 1.451,40.
L’ASPI viene alimentato anche dalle imprese mediante il versamento di contributi pari al 1,3% per i lavoratori a tempo indeterminato e al 1,4% per quelli a tempo determinato.
La differenza rispetto agli ammortizzatori sociali precedenti sta sia nella durata che nell’importo riconosciuto.
Con l’ASPI, infatti, si ha il sostegno al reddito per una durata di massimo 12 mesi per chi ha meno di 55 anni di età e 18 mesi per chi li supera.

Danny Ferraro
2025-07-25 13:51:23
Numero di risposte
: 18
Il contributo NASpI è quel contributo che il datore di lavoro è tenuto a versare all’INPS in tutte le ipotesi di interruzione del rapporto di lavoro che conferiscono al lavoratore a tempo indeterminato il diritto potenziale all’indennità di disoccupazione NASpI.
Questo criterio generale incontra un’eccezione.
Infatti nei casi di cessazione riferita a lavoratori a tempo determinato, l’accesso alla NASpI è comunque consentito senza il pagamento del ticket, in quanto finanziato dal contributo ordinario e addizionale ASpI/NASpI.
Conflavoro PMI ricorda che i periodi superiori a 15 giorni sono considerati un mese intero;
la quota mensile è pari ad €46,49 ovvero €557,92/12.
L’importo, come sopra calcolato a titolo di contributo aziendale di recesso, viene versato all’INPS dal datore di lavoro con modello F24 e viene dichiarato in UNIEMENS.
Per quanto riguarda i casi in cui il ticket di licenziamento va versato, Conflavoro PMI li riepiloga nei seguenti:
Licenziamento per GMO: si
Licenziamento per GMS: si
Licenziamento per giusta causa: si
Licenziamento durante o al termine del periodo di prova: si
Licenziamento per superamento del periodo di comporto: si
Licenziamento del lavoratore intermittente (esclusivamente per i periodi lavorati che non concorrono al computo dell’anzianità aziendale): si
Recesso, del datore di lavoro, dal rapporto di apprendistato al termine del periodo formativo: si
Dimissioni per giusta causa: si
Dimissioni nel periodo tutelato per maternità: si
Risoluzione in caso di trasferimento oltre 50 km (o 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico) dalla residenza del lavoratore: si

Rosalba Ferrari
2025-07-25 13:36:22
Numero di risposte
: 5
Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all’ASPI, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di Aspi per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.
I datori di lavoro sono tenuti al pagamento del contributo di licenziamento in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto generi, in capo al lavoratore, il teorico diritto all’indennità ASPI, a prescindere dall’effettiva percezione della stessa.
Tuttavia vi sono importanti eccezioni, infatti, il contributo di licenziamento è comunque dovuto nei casi di dimissioni per giusta causa, intervenute durante il periodo tutelato di maternità, fino all’anno di età del bambino.
In caso di licenziamento collettivo, fino al 31 dicembre 2016 il contributo di licenziamento non è dovuto in quanto i datori di lavoro sono tenuti al versamento del contributo d’ingresso alla mobilità, dal 1° gennaio 2017 è dovuto il contributo di licenziamento e, nei casi in cui la dichiarazione di eccedenza del personale non abbia formato oggetto di accordo sindacale, il contributo è moltiplicato per 3 volte.

Marina Bellini
2025-07-25 13:06:07
Numero di risposte
: 19
Il contributo è dovuto nei casi di interruzione di un rapporto a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti.
Il contributo è dovuto per risoluzioni consensuali conciliate presso la DTL nell’ambito della procedura prevista dall’art. 7 L. n. 604/66 riservata alle imprese che occupano mediamente più di 15 dipendenti.
Il contributo è dovuto per risoluzioni consensuali conseguenti a trasferimento del lavoratore ad altra sede distante più di 50 km e/o raggiungibile in più di 80 minuti.
Il contributo è dovuto per dimissioni per giusta causa.
Il contributo è dovuto per dimissioni intervenute durante il periodo tutelato della maternità.
Il pagamento deve avvenire in unica soluzione usando l’Uniemens del mese successivo a quello in cui si è interrotto il rapporto di lavoro.
Per rapporti che si sono interrotti nei periodi di paga da gennaio a marzo 2013, il versamento del contributo deve essere effettuato, senza somme aggiuntive, entro il 16 giugno 2013.

Ursula Montanari
2025-07-25 10:49:20
Numero di risposte
: 10
Il diritto all’ASpI, conseguente allo stato di disoccupazione involontaria del lavoratore comporta, per il datore di lavoro, l’obbligo al versamento del contributo di licenziamento.
Il contributo di licenziamento, a carico del datore di lavoro, è dovuto nei casi di licenziamento del lavoratore per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.
A parere del Ministero del lavoro il licenziamento disciplinare costituisce un’ipotesi di disoccupazione involontaria.
Tale affermazione si basa sul presupposto che il licenziamento disciplinare non genera in automatico uno stato di disoccupazione volontaria.
Considerato che il licenziamento disciplinare non può essere qualificato come disoccupazione “volontaria” è ritenuta non corretta l’esclusione del lavoratore dal diritto a percepire l’ASpI, a maggior ragione nei casi in cui il giudice ordinario dovesse ritenere illegittimo il licenziamento impugnato.

Emilio Santoro
2025-07-25 08:34:35
Numero di risposte
: 18
Il contributo Aspi deve essere erogato dal datore di lavoro privato in caso di licenziamento del lavoratore.
Il contributo è dovuto anche qualora il lavoratore non abbia maturato i requisiti soggettivi per l’accesso alla NASpI, ovvero il datore di lavoro è a conoscenza della ricollocazione del lavoratore presso altro impiego.
Il contributo va versato, in un’unica soluzione, entro il giorno 16 del secondo mese successivo al licenziamento.
Tipologia di risoluzione da rapporto a tempo indeterminato Ticket dovuto Licenziamento per giustificato motivo oggettivo SI.
Licenziamento per giustificato motivo soggettivo SI.
Licenziamento per giusta causa SI.
Licenziamento collettivo CON accordo sindacale SI.
Licenziamento collettivo SENZA accordo sindacale SI (moltiplicato per 3).
Licenziamento durante o al termine del periodo di prova SI.
Licenziamento per superamento del periodo di comporto SI.
Licenziamento lavoratore intermittente (esclusivamente per i periodi lavorati che concorrono al computo dell’anzianità aziendale) SI.
A titolo informativo, si ricorda che sussiste l’obbligo del preavviso nei seguenti casi di recesso : licenziamento ad nutum; licenziamento per giustificato motivo oggettivo; licenziamento per giustificato motivo soggettivo; recesso al termine del periodo di comporto; fallimento o liquidazione coatta amministrativa; cessazione dell’attività qualora ai lavoratori non venga dato il preavviso contrattualmente previsto; dimissioni per giusta causa del lavoratore; dimissioni della lavoratrice madre entro il 1° anno di età del bambino; decesso del lavoratore.
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