Il pregiudizio esistenziale fa parte del danno non patrimoniale e è risarcibile indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito. Spetta al danneggiato l’onere di provare in modo tangibile e oggettivamente accertabile il pregiudizio subito. Successivamente, data la soggettività del danno e l’assenza di una normativa unica, sarà compito del giudice valutare, caso per caso, la sussistenza del danno e determinare l’entità del risarcimento. Per quanto riguarda la quantificazione del risarcimento, secondo quanto stabilito dalle sentenze di San Martino del 2008, il danno non patrimoniale è unitario. La valutazione del risarcimento avviene per via di equitativa e applica i criteri stabiliti dalle Tabelle del Tribunale di Milano. Tuttavia, circostanze eccezionali consentono al giudice di stabilire un aumento dell’ammontare del risarcimento, tramite la personalizzazione. Il danno biologico, quello morale e quello dinamico-relazionale costituiscono pregiudizi non patrimoniali ontologicamente diversi e tutti risarcibili.