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Chi paga il danno erariale?

Alighiero Russo
Alighiero Russo
2025-08-07 00:10:07
Numero di risposte : 23
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La sanzione prevista in caso di condanna definitiva per il danno erariale consiste, di norma, nella restituzione di quanto indebitamente percepito o stornato e nelle sanzioni afflittive e rieducative conseguenti e proporzionali alla gravità del reato. Nessun reato, infatti, può essere assicurato o risarcito, sia esso ai danni di un privato cittadino ovvero della Pubblica Amministrazione. Se la volontà criminosa si materializza in un comportamento esterno, e tale comportamento lede o pone in pericolo beni giuridici appartenenti alla collettività, nessun assicuratore potrà mai farsi carico delle conseguenze di tale condotta. L’opzione “Vita privata & lavoro” prevede un’estensione facoltativa di garanzia “colpa grave” dedicata ai dipendenti pubblici e opera in caso di procedimento contabile per danno erariale. L’assicurato è tutelato nell’esercizio delle proprie mansioni svolte presso la Pubblica Amministrazione o presso un altro ente pubblico territoriale o economico. La polizza di tutela legale, però, può intervenire, in alcuni casi e a determinate condizioni, per offrire assistenza, salvo buon fine, al dipendente pubblico inquisito per il danno erariale.
Ninfa Ferraro
Ninfa Ferraro
2025-07-28 16:27:32
Numero di risposte : 15
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Il danno erariale è il danno sofferto dallo Stato o da un altro ente pubblico a causa dell'azione o dell'omissione di un soggetto che agisce per conto della pubblica amministrazione in quanto funzionario, dipendente o, comunque, inserito in un suo apparato organizzativo. Il danno erariale si distingue in: diretto, se è cagionato direttamente dal soggetto responsabile all'amministrazione pubblica. Il danno erariale si distingue in: indiretto, se, invece, è cagionato ad un terzo che l'amministrazione pubblica ha dovuto risarcire. Il danno erariale è uno dei presupposti per la sussistenza della responsabilità amministrativa-contabile, su cui giudica la Corte dei conti. A tal fine deve essere certo, attuale e concreto e di entità determinata o determinabile. Tanto la dottrina quanto la giurisprudenza della Corte dei conti non annoverano più tra i requisiti del danno erariale la patrimonialità, estendendo, quindi, la nozione oltre la lesione di elementi patrimoniali, fino a comprendere ogni violazione di interessi pubblici giuridicamente protetti.