La sanzione prevista in caso di condanna definitiva per il danno erariale consiste, di norma, nella restituzione di quanto indebitamente percepito o stornato e nelle sanzioni afflittive e rieducative conseguenti e proporzionali alla gravità del reato.
Nessun reato, infatti, può essere assicurato o risarcito, sia esso ai danni di un privato cittadino ovvero della Pubblica Amministrazione.
Se la volontà criminosa si materializza in un comportamento esterno, e tale comportamento lede o pone in pericolo beni giuridici appartenenti alla collettività, nessun assicuratore potrà mai farsi carico delle conseguenze di tale condotta.
L’opzione “Vita privata & lavoro” prevede un’estensione facoltativa di garanzia “colpa grave” dedicata ai dipendenti pubblici e opera in caso di procedimento contabile per danno erariale.
L’assicurato è tutelato nell’esercizio delle proprie mansioni svolte presso la Pubblica Amministrazione o presso un altro ente pubblico territoriale o economico.
La polizza di tutela legale, però, può intervenire, in alcuni casi e a determinate condizioni, per offrire assistenza, salvo buon fine, al dipendente pubblico inquisito per il danno erariale.