Se il proprietario di casa non fa il contratto, il contratto di locazione non dichiarato all’Agenzia delle Entrate non produce effetti e si considera nullo.
Il locatore non potrà far valere, dinanzi al giudice, le tipiche pretese nei confronti dell’inquilino che, di norma, si pongono nel corso dell’esecuzione del rapporto.
Tuttavia, tale nullità può essere sanata in qualsiasi momento procedendo alla registrazione tardiva.
La registrazione ha effetto retroattivo, sana cioè il contratto sin dall’origine, consentendo al locatore di esercitare tutti i propri diritti nei confronti dell’inquilino a partire dal primo giorno del rapporto.
Il proprietario che non registra il contratto perde ogni possibilità di chiedere il risarcimento per i danni arrecati all’immobile o per la manatenzione non effettuata dall’inquilino.
Il proprietario che non registra il contratto non può pretendere che il conduttore paghi il canone nella misura concordata.
In secondo luogo, qualora il conduttore risulti moroso o non restituisca le chiavi di casa alla scadenza del contratto, il locatore non potrà accedere alla procedura di sfratto.
Dovrà al contrario agire con una normale azione di occupazione senza titolo.
Sul piano fiscale, il Fisco può recuperare l’omesso versamento dell’imposta di registro.
Potrà scattare l’accertamento fiscale sui redditi non dichiarati derivanti dai canoni di locazione in nero.
Al recupero delle imposte non versate si aggiungeranno le sanzioni che, in base alla più recente riforma fiscale, ammontano al 70% in caso di dichiarazione infedele.
Il 70% viene calcolato sulle imposte che il contribuente avrebbe dovuto versare sui canoni di locazione se li avesse regolarmente dichiarati.