Chi ha l'usufrutto di una casa deve pagare le tasse?

Lorenzo Negri
2025-07-28 22:06:10
Numero di risposte
: 17
La legge stabilisce che il soggetto passivo dell'imposta è il possessore "a titolo di proprietario, usufrutto, uso, abitazione e superficie”.
L’usufruttuario deve pagare l’Imu.
L’esenzione dal pagamento Imu può essere richiesta dai “soggetto passivo d’imposta”, ossia coloro che la legge individua come i soggetti tenuti a versare il contributo, nei casi in cui la casa per la quale bisogna versare la tassa da riconoscere allo Stato risulti adibita ad abitazione principale.
Se l’usufruttuario, quindi, dispone dell’immobile con usufrutto come “prima casa”, e quindi ne fa la sua dimora abituale, potrà godere dell’esenzione dal pagamento Imu.
Non pagano l’Imu i proprietari di immobili (non di lusso) quando suddetti immobili sono “abitazione principale”, ovvero il luogo presso cui il proprietario abbia registrato la propria residenza anagrafica e dove risiede abitualmente insieme al proprio nucleo familiare.
Nel momento in cui il contratto di usufrutto scade, l’onere del versamento Imu ricadrà nuovamente sul proprietario dell’immobile (o sugli eredi, in caso di dipartita di quest’ultimo).
Una volta rientrato in possesso della propria abitazione potrà scegliere di trasformarla in prima casa godendo, così, lui stesso dell’esenzione.

Gelsomina Gatti
2025-07-28 20:00:19
Numero di risposte
: 10
Nella nuda proprietà la Tari, ad esempio, a chi spetta.
Ecco in sintesi come si dividono le varie spese immobiliari da versare periodicamente: l’Imu spetta alla persona che realmente abita l’immobile, cioè all’usufruttuario.
Questa regola vale anche nel caso in cui l’usufruttuario non abiti nella casa e la conceda ad altri la Tari, cioè la tassa sui rifiuti da versare al Comune in cui si trova l’immobile, va pagata anch’essa dall’usufruttuario.
Tuttavia se affitta la casa l’imposta sui rifiuti spetta al conduttore la Tasi, cioè l’imposta sui servizi indivisibili, spetta sempre all’usufruttuario.
In conclusione, nella nuda proprietà la Tari spetta all’usufruttuario mentre il nudo proprietario è esente da quest’obbligo.

Nabil Bruno
2025-07-28 18:51:06
Numero di risposte
: 17
La donazione di usufrutto, per questi aspetti, risulta dunque fattibile e consente una minor tassazione IMU.
Il problema di recupero del bene non si pone invece con la donazione di usufrutto: venuto a mancare l’usufruttuario, l’usufrutto non c’è più e quindi non c’è più niente da recuperare.
Per IMU e Irpef la prima casa è quella che il proprietario abita, indipendentemente da come sia stata acquistata e dalla proprietà di altre case.
La donazione – Il sistema più semplice e meno costoso per il trasferimento di un immobile (fra parenti in linea retta e coniugi) è la donazione.
Che però ha una forte controindicazione: la possibilità, per gli altri eredi del donante, una volta che questi sia venuto a mancare e qualora ad essi non sia stata lasciata la quota di legittima, di impugnare la donazione e, a certe condizioni, di recuperare l’immobile oggetto di donazione.
La ricerca di una minore tassazione avviene il più delle volte con il trasferimento dell’usufrutto, che è meno oneroso in quanto il valore dell’usufrutto è inferiore a quello della proprietà (è rapportato all’età: più alta è, meno l’usufrutto vale) e non si viene a modificare l’intestazione finale dell’immobile.

Quirino Messina
2025-07-28 18:01:10
Numero di risposte
: 8
La costituzione del diritto di usufrutto genera un “reddito diverso” ai sensi della lettera h) dell’art. 67, da tassare in base all’articolo 71.
La cessione della nuda proprietà, in quanto trasferimento a titolo oneroso di un diritto preesistente, rientra nella lettera b), e dunque è soggetta a tassazione per plusvalenza secondo le regole ordinarie.
Consolidati orientamenti della Corte di Cassazione, hanno stabilito come la cessione contestuale di usufrutto e nuda proprietà a soggetti diversi non possa essere considerata come un’unica operazione, bensì due negozi autonomi con effetto causale distinto, anche se collegati dalla volontà delle parti.
Il fatto che l’operazione realizzi, nel suo complesso, il trasferimento pieno del bene a terzi non comporta automaticamente l’unificazione del trattamento fiscale.
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