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Che differenza c'è tra pensione di anzianità e quella di vecchiaia?

Fortunata Bianco
Fortunata Bianco
2025-08-23 01:22:26
Numero di risposte : 17
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La pensione di vecchiaia è un trattamento pensionistico che viene erogato al raggiungimento dell’età anagrafica fissata per legge ed in presenza di una contribuzione. La pensione anticipata ha sostituto la pensione di anzianità, rimasta accessibile per coloro che hanno raggiunto i requisiti entro il 31 dicembre 2011. La pensione anticipata, al pari della pensione di vecchiaia, può essere ottenuta se il lavoratore ha raggiunto il requisito contributivo con la differenza che questa può essere richiesta prima di aver compito l’età prevista per riscuotere la pensione di vecchiaia. I requisiti si differenziano se il soggetto richiedente abbia anzianità contributiva al 31.12.1995 oppure sia un soggetto con primo accredito contributivo dal 1.01.1996. La pensione di vecchiaia è un trattamento pensionistico che viene erogato al raggiungimento dell’età anagrafica fissata per legge ed in presenza di una contribuzione. I soggetti con anzianità contributiva al 31.12.1995 possono richiedere la pensione anticipata se in possesso del requisito contributivo di 41 anni e 10 mesi, di 42 anni e 10 mesi.
Giulio Martini
Giulio Martini
2025-08-14 16:57:07
Numero di risposte : 19
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La pensione di vecchiaia è accessibile a tutti coloro che raggiungono una certa soglia di anzianità anagrafica. Nonostante la presenza di requisiti contributivi specifici, ciò che fa la differenza per la pensione di vecchiaia è proprio il limite anagrafico. Il requisito più rilevante in questo caso infatti è proprio quello relativo all’età anagrafica, tanto che la pensione di vecchiaia viene di norma a definire l’anzianità richiesta per andare in pensione. A differenza della pensione di vecchiaia, la pensione di anzianità è stata abolita per la maggior parte dei lavoratori per effetto della riforma delle pensioni Fornero. La pensione di anzianità, a differenza di quella di vecchiaia, imponeva il raggiungimento delle cosiddette ‘quote’ derivanti dalla somma dell’anzianità anagrafica e anzianità contributiva. Proprio in virtù di questo meccanismo non è possibile determinare a priori una data di pensionamento univoca per tutti i richiedenti della pensione di anzianità. La pensione di anzianità, a differenza di quella di vecchiaia, non garantisce un’età univoca su quando andare in pensione. L’età minima è fissata per il 2017 a 61 anni e 6 mesi ma l’effettiva data di pensionamento varia in relazione al raggiungimento della quota corrispondente. Attualmente, e solo per i salvaguardati della Legge Fornero, la quota da raggiungere per la pensione di anzianità è quella di 97,6. Ciò significa che per accedere alla pensione di anzianità la somma dell’età anagrafica e quella contributiva dovrà essere almeno pari a 97 anni e 6 mesi.
Clara Bianco
Clara Bianco
2025-08-05 19:04:43
Numero di risposte : 16
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La differenza sostanziale tra pensione di anzianità e pensione di vecchiaia risiede nei requisiti necessari per accedere a ciascuna di esse. Per quanto riguarda la pensione di vecchiaia, ai lavoratori e le lavoratrici che possono vantare contribuzione al 31 dicembre 1995 e che, quindi, rientrano nel regime retributivo con liquidazione della pensione con il sistema misto, possono accedere alla pensione di vecchiaia in presenza del requisito anagrafico di 67 anni, da adeguare dal 2027 agli incrementi della speranza di vita, in presenza di un ulteriore requisito contributivo di almeno 20 anni, considerando tutta la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’iscritto (da lavoro, riscatto, volontaria e figurativa). Per le seguenti categorie di lavoratori, ai sensi del decreto legislativo 503/1992 è prevista un’anzianità contributiva minima di 15 anni: i lavoratori dipendenti e autonomi che al 31 dicembre 1992 hanno maturato 15 anni di anzianità contributiva; i lavoratori dipendenti e autonomi ammessi alla prosecuzione volontaria della contribuzione in data anteriore al 31 dicembre 1992; i lavoratori dipendenti che possono far valere un'anzianità assicurativa di almeno 25 anni e risultano occupati per almeno dieci anni, anche non consecutivi, per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare. I lavoratori dipendenti iscritti all’AGO riconosciuti dall’INPS invalidi in misura pari o superiore all’80% mantengono il requisito anagrafico vigente prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo 503/1992, ossia 55 anni se donne e 60 anni se uomini, con applicazione degli incrementi della speranza di vita e della “finestra mobile” di 12 mesi. Per i lavoratori addetti ad attività gravose o particolarmente faticose, di cui al decreto legislativo 67/2011, non si applicano le disposizioni in materia di adeguamento alla speranza di vita per il biennio 2019-2020, a condizione che i medesimi siano in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni, e pertanto tali lavoratori potranno andare in pensione con il requisito anagrafico di 66 anni e 7 mesi fino al 31 dicembre 2026. Per i lavoratori per i quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, il diritto alla pensione di vecchiaia è conseguito in presenza del requisito anagrafico di 67 anni e di una anzianità contributiva minima di 20 anni, a condizione che l’importo della pensione risulti pari all’importo dell’assegno sociale. Tali lavoratori possono anche accedere alla pensione di vecchiaia al compimento dei 71 anni di età, con cinque anni di contribuzione effettiva e a prescindere dall’importo della pensione raggiunto. Ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente, mentre non è richiesta la cessazione dell'attività svolta in qualità di lavoratore autonomo o parasubordinato.
Kristel Ferretti
Kristel Ferretti
2025-07-29 02:06:15
Numero di risposte : 18
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Non ha più senso parlare di pensione di vecchiaia o anticipata, come invece si continua a fare. Vanno entrambe abolite e sostituite da una pensione lavorativa, per maturare la quale è sufficiente raggiungere con il regime contributivo un montante adeguato. Il sistema previdenziale va riformato in quanto è ancora tarato nell’ottica del sistema retributivo, che garantiva un assegno pensionistico al raggiungimento di determinati requisiti anagrafici e di anzianità contributiva. Con l’attuale sistema contributivo, in vigore per tutti i lavoratori dal 2012, il rateo pensionistico si basa sull’equilibrio attuariale tra il montante contributivo accumulato alla fine dell’attività lavorativa e la speranza di vita residua. Maggiore è l’età alla quale si va in pensione e più alto sarà l’assegno, che però sarà goduto per un periodo più breve, rispetto alla possibilità di smettere di lavorare anticipatamente. Ai lavoratori in regime misto, una categoria che con il tempo è destinata a scomparire, è riservata anche una pensione integrativa per riconoscere i versamenti effettuati prima del 1996 con il sistema retributivo.
Michele Valentini
Michele Valentini
2025-07-29 00:59:24
Numero di risposte : 22
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La pensione di vecchiaia è una prestazione economica erogata, a domanda, a favore delle lavoratrici e dei lavoratori in possesso dei requisiti di età e di contribuzione e in presenza delle condizioni previste dalla legge. Requisiti anagrafici e contributivi: il requisito anagrafico è, fino al 31 dicembre 2024, di 67 anni di età per i dipendenti del settore privato e pubblico, oltreché per gli autonomi; il requisito contributivo è di almeno 20 anni di anzianità contributiva. La pensione di vecchiaia è una prestazione previdenziale erogata ai lavoratori/lavoratrici dipendenti e autonomi che hanno raggiunto l'età pensionabile e un'anzianità contributiva minima. Ferma restando la cessazione del rapporto di lavoro dipendente, per avere diritto a questa pensione, sono necessari: almeno 67 anni di età; almeno 20 anni di contributi accreditati a qualsiasi titolo. La pensione di anzianità, invece, non è trattata in questo articolo. Tuttavia, in generale, la pensione di anzianità si riferisce a una prestazione previdenziale erogata ai lavoratori che hanno raggiunto un'anzianità contributiva minima e che possono andare in pensione anticipatamente rispetto all'età pensionabile.