La differenza sostanziale tra pensione di anzianità e pensione di vecchiaia risiede nei requisiti necessari per accedere a ciascuna di esse.
Per quanto riguarda la pensione di vecchiaia, ai lavoratori e le lavoratrici che possono vantare contribuzione al 31 dicembre 1995 e che, quindi, rientrano nel regime retributivo con liquidazione della pensione con il sistema misto, possono accedere alla pensione di vecchiaia in presenza del requisito anagrafico di 67 anni, da adeguare dal 2027 agli incrementi della speranza di vita, in presenza di un ulteriore requisito contributivo di almeno 20 anni, considerando tutta la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’iscritto (da lavoro, riscatto, volontaria e figurativa).
Per le seguenti categorie di lavoratori, ai sensi del decreto legislativo 503/1992 è prevista un’anzianità contributiva minima di 15 anni: i lavoratori dipendenti e autonomi che al 31 dicembre 1992 hanno maturato 15 anni di anzianità contributiva; i lavoratori dipendenti e autonomi ammessi alla prosecuzione volontaria della contribuzione in data anteriore al 31 dicembre 1992; i lavoratori dipendenti che possono far valere un'anzianità assicurativa di almeno 25 anni e risultano occupati per almeno dieci anni, anche non consecutivi, per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare.
I lavoratori dipendenti iscritti all’AGO riconosciuti dall’INPS invalidi in misura pari o superiore all’80% mantengono il requisito anagrafico vigente prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo 503/1992, ossia 55 anni se donne e 60 anni se uomini, con applicazione degli incrementi della speranza di vita e della “finestra mobile” di 12 mesi.
Per i lavoratori addetti ad attività gravose o particolarmente faticose, di cui al decreto legislativo 67/2011, non si applicano le disposizioni in materia di adeguamento alla speranza di vita per il biennio 2019-2020, a condizione che i medesimi siano in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni, e pertanto tali lavoratori potranno andare in pensione con il requisito anagrafico di 66 anni e 7 mesi fino al 31 dicembre 2026.
Per i lavoratori per i quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, il diritto alla pensione di vecchiaia è conseguito in presenza del requisito anagrafico di 67 anni e di una anzianità contributiva minima di 20 anni, a condizione che l’importo della pensione risulti pari all’importo dell’assegno sociale.
Tali lavoratori possono anche accedere alla pensione di vecchiaia al compimento dei 71 anni di età, con cinque anni di contribuzione effettiva e a prescindere dall’importo della pensione raggiunto.
Ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente, mentre non è richiesta la cessazione dell'attività svolta in qualità di lavoratore autonomo o parasubordinato.