La pensione di anzianità è un istituto giuridico che consente a chi ha versato contributi in diverse casse, gestioni o fondi previdenziali di accedere a un unico trattamento pensionistico.
La totalizzazione: consente l'acquisizione del diritto a un'unica pensione di anzianità.
Si rivolge a tutti i lavoratori che hanno versato contributi in diverse casse, gestioni o fondi previdenziali, quali: dipendenti; autonomi; liberi professionisti.
La pensione di anzianità in regime di totalizzazione decorre a partire dal 2014, trascorsi 21 mesi dal perfezionamento del requisito contributivo.
Per i soggetti che presentano la domanda oltre i 21 mesi dalla data di maturazione del requisito prescritto la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della stessa.
L'importo è stabilito: con il sistema “pro-quota” da ciascuna gestione pensionistica interessata, in base ai periodi di iscrizione maturati; con il sistema contributivo, sia per le quote di pensione liquidate a carico dell’INPS che per quelle a carico delle Casse libero professionali; per gli iscritti prima del 1996 che abbiano già raggiunto in una di queste gestioni i requisiti minimi per il conseguimento del diritto a un'autonoma pensione il relativo pro-quota sarà calcolato con il sistema retributivo/misto.
È ammessa la facoltà di scelta per il trattamento più favorevole.
La pensione di anzianità liquidata è soggetta a: trattenute IRPEF come per tutti gli altri trattamenti pensionistici derivanti da contributi; aumenti a titolo di rivalutazione automatica delle pensioni con riferimento al trattamento unico complessivamente considerato, sulla base delle disposizioni di legge vigenti e con onere a carico delle gestioni interessate; eventuali trattenute sindacali.
Ai titolari della pensione di anzianità in totalizzazione sono riconosciuti: i trattamenti di famiglia laddove spettanti; le maggiorazioni sociali purché tra le quote che compongono la pensione ve ne sia almeno una a carico delle gestioni per le quali è previsto questo beneficio, in presenza delle condizioni reddituali.
Non si applicano le trattenute per redditi da lavoro dipendente o autonomo e non si riconosce l'integrazione al trattamento minimo.
Il trattamento pensionistico derivante dalla totalizzazione è corrisposto dall'INPS: anche nei casi in cui non vi siano quote a proprio carico; per conto anche degli altri enti, con i quali sono state stipulate apposite convenzioni.
È necessario aver maturato: un’anzianità contributiva di almeno 40 anni (2.080 contributi settimanali).
Il requisito contributivo deve essere raggiunto escludendo i contributi figurativi accreditati per disoccupazione e per malattia.
Dal 1° gennaio 2013, il requisito contributivo è adeguato alla speranza di vita; quindi, per l’anno 2024 e per il biennio 2025-2026 il requisito contributivo minimo richiesto di 41 anni; ulteriori requisiti, diversi dall’anzianità contributiva, eventualmente previsti dai singoli ordinamenti per l’accesso alla pensione di anzianità (cessazione del rapporto di lavoro, cancellazione dall’albo professionale, ecc.).