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Qual è la responsabilità extracontrattuale?

Tolomeo Piras
Tolomeo Piras
2025-07-29 02:06:29
Numero di risposte : 13
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La responsabilità extracontrattuale, o responsabilità aquiliana, è un tipo di responsabilità giuridica prevista dall'art. 2043 c.c. nell'ordinamento giuridico italiano. Ha la sua origine in un plebiscito romano del III secolo a.C. denominato Lex Aquilia de damno. Essa introdusse nel diritto romano la responsabilità ex-delicto, ovvero il principio in virtù del quale la lesione di un diritto soggettivo assoluto obbliga l'autore della lesione a risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali. Il danno è risarcibile, in linea di principio, se l'autore ha agito con dolo o con colpa, cioè quando l'evento è stato determinato in modo intenzionale ovvero si è verificato a causa di negligenza, imprudenza o imperizia oppure dell'inosservanza di norme. Fondamento della responsabilità aquiliana è il principio di convivenza del neminem laedere. In quello fissato dal diritto romano vi si afferma, in termini e con effetti meno filosofici e più giuridici, la responsabilità che ogni individuo si assume per qualsiasi danno arrecato ad altri a causa del proprio comportamento riprovevole o colpevole. Ed è su tale riprovevolezza e su tale colpevolezza che, per la lex Aquilia, così come per gli ordinamenti giuridici moderni, si giustifica la sanzione diretta a ripristinare i diritti lesi e a garantirne il rispetto.
Mariapia Fabbri
Mariapia Fabbri
2025-07-29 00:41:55
Numero di risposte : 12
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È la responsabilità civile che sorge in conseguenza del compimento di un fatto illecito, doloso o colposo, che cagioni ad altri un ingiusto danno. L'art. 1173 del c.c. indica fra le diverse fonti dell'obbligazione anche il fatto illecito, che viola il principio generale del neminem laedere. Il concetto di danno ingiusto ha costituito e continua a costituire una sfida per gli studiosi, che sono negli ultimi decenni hanno accolto l'idea che non solo la lesione di un diritto patrimoniale faccia sorgere la responsabilità extracontrattuale. Via via, sono stati ritenuti risarcibili la lesione del diritto di credito, sino al danno non patrimoniale, ritenendosi da parte della giurisprudenza che, fuori dai casi determinati dalla legge, è data tutela risarcitoria al danno non patrimoniale solo se sia accertata la lesione di un diritto inviolabile della persona. Anche sull'elemento soggettivo della fattispecie il dibattito è stato ampio.