La responsabilità extracontrattuale nasce dalla violazione di un obbligo che deriva del generico dovere di non danneggiare gli altri, senza che sia richiesta l’esistenza di un precedente rapporto obbligatorio fra danneggiante e danneggiato.
Trova il suo riferimento normativo nell’art. 2043 del codice civile che recita: Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.
Qualunque fatto: si intende qualunque comportamento umano (attivo, omissivo) in generale.
Doloso o colposo: il fatto deve essere riconducibile al suo autore (che deve essere capace di intendere e di volere) o perché l’autore ha agito con la coscienza e volontà di cagionare il danno (dolo), oppure perché l’autore ha violato un dovere di diligenza, di perizia o cautela, con ciò causando un danno che non voleva(colpa).
Che cagiona: tra il fatto e il danno deve intercorrere un rapporto di causa ad effetto (nesso di causalità).
Danno ingiusto: il danno è la lesione di un interesse giuridicamente protetto: lesione della proprietà, del possesso, dei diritti della personalità, la perdita di un’opportunità (chance) ecc.
Il danno deve essere ingiusto, non giustificabile.
Risarcimento: è la riparazione delle conseguenze dell’atto illecito.
La legge prevede il risarcimento non solo del danno patrimoniale (che consiste in una perdita di valori economici) ma anche del danno non patrimoniale, che consiste nella lesione diritti non connotati da valore di scambio (quali ad esempio, la salute, l’onore e, in generale, i diritti costituzionalmente garantiti) e nella sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione.