Il fatto illecito si tratta di un comportamento doloso o colposo che provoca danni ad un terzo soggetto.
L’ordinamento civile valuta questi atti lesivi come “atipici”, nel senso che non si tratta di comportamenti stabiliti caso per caso dalla legge, ma che al contrario devono essere di volta in volta valutati da un giudice.
Il principio di fondo resta comunque la violazione del “neminem leadere”.
Il danno ingiusto ogni danno viene valutato ingiusto se non viene prodotto in assenza di giusta causa o è lesivo di un interesse tutelato dall’ordinamento.
Il nesso di causalità il giudice deve valutare il nesso di causalità, ossia la presenza di causa-effetto tra fatto illecito e danno ingiusto.
La causalità è determinata da due aspetti quello materiale, che stabilisce un collegamento tra evento dannoso e condotta illecita, e quello giuridico, che valuta la presenza di collegamento giuridico tra i due fatti.
Nella responsabilità extracontrattuale colui che deve dimostrare la bontà della sua pretesa è chi ha subito il danno.
Pertanto, quando siamo in presenza di un fatto di illecito civile è la parte danneggiata ad aver “l’onere della prova degli elementi costitutivi di tale fatto, del nesso di causalità, del danno ingiusto e della imputabilità soggettiva”.