Secondo l'art. 2050 del codice civile chiunque provoca danni ad altri a causa dello svolgimento di attività pericolose è tenuto al risarcimento. Un particolare caso di responsabilità oggettiva è quello previsto dall'art. 2050 cod.civ., che individua la responsabilità per l'esercizio di attività pericolose. In base a tale norma, chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno. Quanto all'individuazione di quali siano le attività pericolose cui fa riferimento l'art. 2050 c.c., è pacifico che tale novero non comprenda solo quelle attività così definite dalla normativa vigente, ma qualunque tipo di attività che comporti la rilevante possibilità del verificarsi di eventi dannosi. A titolo di esempio, possono pertanto indicarsi le attività inerenti alla produzione e distribuzione di gas ed energia elettrica ad alta tensione, le attività che comportano l'impiego di armi o esplosivi, l'attività edile in particolari casi, la caccia, determinate attività sportive, ecc. In particolare, va segnalato che, per espresso richiamo normativo, rientrava tra le attività pericolose anche il trattamento di dati personali. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile. L'art. 82 del GDPR, tuttavia, assicura una tutela simile, disponendo che chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del presente regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento.