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Qual è il termine di prescrizione per la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale?

Mietta Rinaldi
Mietta Rinaldi
2025-07-29 04:19:26
Numero di risposte : 15
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L'azione intesa ad ottenere il risarcimento del danno derivante da illecito contrattuale è soggetta solitamente al termine prescrizionale ordinario decennale previsto genericamente per le azioni nascenti dal contratto o da atto unilaterale. Si danno anche ipotesi di termini prescrizionali più brevi in relazione a singole specie di contratti. Il termine prescrizionale del diritto al risarcimento scaturente dall'illecito extracontrattuale è soggetto invece di regola alla durata quinquennale. Notevole è la portata dell'ultimo comma di quest'ultima norma, in ogni caso infatti, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all' azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile. E' stato tuttavia deciso che, nell'ipotesi in cui il giudizio penale non sia stato promosso semplicemente per mancata presentazione della querela, si applica comunque il termine prescrizionale più lungo previsto per il reato. Altra questione è stabilire se durante il tempo necessario per definire il procedimento penale il termine prescrizionale possa considerarsi interrotto. Al riguardo è stato deciso che, in difetto di costituzione di parte civile nel processo penale, l'interruzione non abbia luogo, fatti salvi gli eventuali effetti di atti interruttivi della prescrizione.
Cleros Benedetti
Cleros Benedetti
2025-07-29 02:22:14
Numero di risposte : 18
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A differenza del risarcimento del danno da illecito extracontrattuale soggetto alla prescrizione breve di cui all'art. 2947 c.c., all'illecito contrattuale si applica l'art. 2946 c.c. Il termine ordinario di decorrenza è decennale, salvo i tempi più brevi previsti per specifiche tipologie di contratti. In ordine a diversi profili, le due tipologie di responsabilità differiscono, essendo fondate su presupposti diversi, come il termine di prescrizione. Le stesse differiscono in ordine a diversi profili, come il termine di prescrizione.