Quando si ha responsabilità oggettiva?

Emidio Fontana
2025-08-25 21:51:56
Numero di risposte
: 21
Si ha responsabilità oggettiva quando il soggetto è chiamato a rispondere di un evento in virtù della sua mera causazione materiale, indipendentemente dall’accertamento psicologico e quindi della presenza del dolo o della colpa. Per l’imputazione a titolo di responsabilità oggettiva è dunque sufficiente l’esistenza del nesso causale tra condotta ed evento. La legge determina i casi in cui l’evento è posto altrimenti a carico dell’agente. Le ipotesi di responsabilità oggettiva sono molto limitate e ciò soprattutto in seguito all’entrata in vigore della Costituzione, il cui art. 27 sancisce il principio di colpevolezza e l’indispensabile collegamento tra soggetto agente e fatto. I principali casi di responsabilità oggettiva sono: il delitto preterintenzionale, l’aberratio delicti, l’aberratio ictus plurilesiva, i delitti aggravati dall’evento, la responsabilità del partecipe per il reato diverso da quello voluto, i reati commessi a mezzo stampa, il mutamento del titolo di reato per taluno dei concorrenti. Affinché si possa parlare di responsabilità oggettiva occorre però che l’agente non abbia neanche accettato il rischio dell’evento più grave.

Elda Basile
2025-08-18 11:40:29
Numero di risposte
: 29
La responsabilità oggettiva rappresenta una forma di responsabilità civile nella quale un soggetto è tenuto a rispondere dei danni causati a terzi, indipendentemente dall’accertamento della colpa. Questo principio si applica soprattutto a chi svolge attività pericolose, con l’obiettivo di garantire alle vittime un risarcimento adeguato e promuovere l’adozione di misure preventive. La responsabilità oggettiva nel contesto civile è spesso legata al danno provocato da cose in custodia, come stabilito dall’art. 2051 c.c.
In tali casi, chi detiene il controllo di un bene, sia esso mobile o immobile, è responsabile dei danni che ne derivano senza necessità di dimostrare una condotta colposa.
Il danneggiato deve limitarsi a dimostrare il nesso causale tra il danno e la cosa custodita.
L’esonero dalla responsabilità è possibile solo in presenza di eventi quali la forza maggiore, il caso fortuito o la colpa del danneggiato.
Un esempio tipico di responsabilità oggettiva è il danno causato da un animale domestico: il proprietario risponde dei danni, indipendentemente dalla propria condotta.
Anche i danni derivanti da attività pericolose rientrano in questa categoria, dove il risarcimento è previsto senza la prova della colpa.
La possibilità di escludere la responsabilità oggettiva sussiste solo se il custode può dimostrare che il danno è stato causato da eventi imprevedibili e incontrollabili, come:
Forza maggiore
Caso fortuito
Intervento di terzi non prevedibile
Comportamento colposo del danneggiato.

Deborah Martini
2025-08-09 05:02:31
Numero di risposte
: 24
La responsabilità oggettiva è un principio giuridico che solleva il danneggiato dall’onere di dimostrare la colpa del responsabile.
Tuttavia, esistono specifici casi, espressamente previsti dal Codice Civile, in cui può operare una forma di responsabilità oggettiva.
In questi casi, non è necessario dimostrare la colpa o il dolo del danneggiante: è sufficiente provare l’esistenza del danno e il nesso di causalità tra l’evento dannoso e il pregiudizio subito.
Questo meccanismo comporta una sorta di “inversione dell’onere della prova“, che solitamente grava sul danneggiato, imponendo invece al presunto responsabile l’onere di dimostrare di aver adottato tutte le misure necessarie per prevenire il danno o che il danno sia stato causato da un caso fortuito o da forza maggiore.
Casi tipici di responsabilità oggettiva includono danni causati da animali, rovine di edifici, danni da cose in custodia, esercizio di attività pericolose e circolazione stradale.

Ugo Gatti
2025-07-29 02:09:40
Numero di risposte
: 24
La responsabilità è oggettiva quando prescinde dall’elemento soggettivo.
Ad esempio, la responsabilità per l’esercizio di attività pericolose, per il danno cagionato da animali, da rovina di edificio, da cose in custodia.
Il campo della responsabilità oggettiva si estende sempre più, sia per la difficoltà della prova di un nesso di causalità fra condotta di un soggetto e danno, sia per la necessità sociale di provvedere in ogni caso al risarcimento del danno cagionato da attività particolarmente pericolose.
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