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Quanti giorni di assenza per essere licenziato?

Elsa Conte
Elsa Conte
2025-09-20 10:01:32
Numero di risposte : 28
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A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra: f) assenze ingiustificate prolungate oltre 4 giorni consecutivi o assenze ripetute per tre volte in un anno nel giorno seguente alle festività o alle ferie. Come prima cosa notiamo che per la fattispecie dell’assenza ingiustificata è previsto il licenziamento “con preavviso” se le assenze si protraggono “oltre i 4 giorni consecutivi”. Nel nostro caso non sarebbe possibile comminare la sanzione disciplinare del licenziamento. Se l’assenza ingiustificata si fosse protratta dal lunedì al venerdì il datore di lavoro sarebbe legittimato ad adottare il licenziamento disciplinare non senza però avergli preventivamente contestato l’addebito e non senza averlo sentito a sua difesa.
Dylan Cattaneo
Dylan Cattaneo
2025-09-12 22:40:22
Numero di risposte : 29
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Per Legge, superato il termine di 3 giorni, l’assenza dal posto di lavoro può sfociare nel licenziamento. Un lavoratore può essere licenziato per assenza ingiustificata se non comunica all’azienda la mancata disponibilità temporanea a proseguire l’attività lavorativa. Il datore deve provare il fatto accaduto, ovvero l’assenza immotivata del lavoratore. L’assenza ingiustificata è un evento che comporta un danno per l’azienda, soprattutto se prolungata per più di qualche ora.
Penelope Fiore
Penelope Fiore
2025-09-04 11:19:37
Numero di risposte : 18
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Secondo quanto riportato nel documento ministeriale, l’art. 19 della l. 203/2024 ha innovato profondamente l’art. 26 del d.lgs. 151/2015, inserendo il nuovo comma 7-bis. Tale disposizione introduce il concetto di “dimissioni implicite”, nei casi in cui il dipendente si assenti senza giustificazione per un periodo superiore a quello previsto dal contratto collettivo applicato o, in assenza di tale previsione, oltre i 15 giorni. La durata dell’assenza - che può determinare la cessazione del contratto - dipende anche dalle previsioni del CCNL. Se quest’ultimo prevede un periodo superiore ai 15 giorni, sarà quello a prevalere. In caso contrario, si applicherà comunque il minimo legale. I giorni devono intendersi come consecutivi, salvo indicazioni contrarie contenute nel contratto collettivo. Molti contratti collettivi prevedono soglie più basse di assenza ingiustificata per legittimare il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.
Eliziario Pellegrino
Eliziario Pellegrino
2025-08-27 02:31:14
Numero di risposte : 21
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In mancanza di una previsione contrattuale specifica, il termine massimo è di quindici giorni. Le nuove procedure per l’assenza ingiustificata e NASpI Tuttavia, il lavoratore può opporsi dimostrando che l’assenza è stata causata da un’impossibilità oggettiva di comunicare i motivi dell’assenza, ad esempio per causa di forza maggiore o per fatti imputabili al datore di lavoro. Una volta ricevuta la comunicazione, l’INL è tenuto a effettuare le verifiche entro 30 giorni, contattando il lavoratore o intervistando altre persone in grado di fornire informazioni utili. Se le verifiche confermano la correttezza della comunicazione datoriale e il lavoratore non fornisce giustificazioni adeguate, il rapporto di lavoro si intende risolto. Tuttavia, qualora il lavoratore dimostri che l’assenza è dovuta a cause di forza maggiore o che il datore di lavoro ha impedito la comunicazione dei motivi, l’Ispettorato può disporre la ricostituzione del rapporto di lavoro.
Federica Negri
Federica Negri
2025-08-27 00:08:38
Numero di risposte : 24
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La disciplina attuale prevede che l’assenza ingiustificata protratta oltre il termine stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) applicabile possa portare alla risoluzione automatica del rapporto di lavoro. Se il CCNL non specifica una durata massima, il termine è fissato in 15 giorni. Oltre questa soglia, il datore di lavoro può considerare l’assenza un comportamento concludente che indica la volontà del lavoratore di dimettersi. Quanti giorni di assenza ingiustificata portano alla risoluzione del rapporto di lavoro? Prima delle modifiche introdotte dalla Legge 203/2024, il licenziamento per assenze ingiustificate era regolato esclusivamente dai contratti collettivi e dall’art. 2119 del Codice Civile, con tempi variabili in base alla gravità del comportamento. Ora, il termine massimo è standardizzato a 15 giorni, salvo diversa indicazione del CCNL applicabile.