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Quanti giorni di assenza per essere licenziato?

Eliziario Pellegrino
Eliziario Pellegrino
2025-08-27 02:31:14
Numero di risposte : 13
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In mancanza di una previsione contrattuale specifica, il termine massimo è di quindici giorni. Le nuove procedure per l’assenza ingiustificata e NASpI Tuttavia, il lavoratore può opporsi dimostrando che l’assenza è stata causata da un’impossibilità oggettiva di comunicare i motivi dell’assenza, ad esempio per causa di forza maggiore o per fatti imputabili al datore di lavoro. Una volta ricevuta la comunicazione, l’INL è tenuto a effettuare le verifiche entro 30 giorni, contattando il lavoratore o intervistando altre persone in grado di fornire informazioni utili. Se le verifiche confermano la correttezza della comunicazione datoriale e il lavoratore non fornisce giustificazioni adeguate, il rapporto di lavoro si intende risolto. Tuttavia, qualora il lavoratore dimostri che l’assenza è dovuta a cause di forza maggiore o che il datore di lavoro ha impedito la comunicazione dei motivi, l’Ispettorato può disporre la ricostituzione del rapporto di lavoro.
Federica Negri
Federica Negri
2025-08-27 00:08:38
Numero di risposte : 15
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La disciplina attuale prevede che l’assenza ingiustificata protratta oltre il termine stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) applicabile possa portare alla risoluzione automatica del rapporto di lavoro. Se il CCNL non specifica una durata massima, il termine è fissato in 15 giorni. Oltre questa soglia, il datore di lavoro può considerare l’assenza un comportamento concludente che indica la volontà del lavoratore di dimettersi. Quanti giorni di assenza ingiustificata portano alla risoluzione del rapporto di lavoro? Prima delle modifiche introdotte dalla Legge 203/2024, il licenziamento per assenze ingiustificate era regolato esclusivamente dai contratti collettivi e dall’art. 2119 del Codice Civile, con tempi variabili in base alla gravità del comportamento. Ora, il termine massimo è standardizzato a 15 giorni, salvo diversa indicazione del CCNL applicabile.