Quale tipo di licenziamento non dà diritto alla NASpI?

Artemide Ferretti
2025-08-27 07:23:03
Numero di risposte
: 19
Il licenziamento per assenza ingiustificata protratta oltre il termine stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) applicabile o, in mancanza di una previsione contrattuale specifica, oltre quindici giorni, non dà diritto alla NASpI.
Il lavoratore può opporsi alla risoluzione del rapporto dimostrando che l’assenza è stata causata da un’impossibilità oggettiva di comunicare i motivi dell’assenza, ad esempio per causa di forza maggiore o per fatti imputabili al datore di lavoro.
Se le verifiche confermano la correttezza della comunicazione datoriale e il lavoratore non fornisce giustificazioni adeguate, il rapporto di lavoro si intende risolto.
Qualora il lavoratore dimostri che l’assenza è dovuta a cause di forza maggiore o che il datore di lavoro ha impedito la comunicazione dei motivi, l’Ispettorato può disporre la ricostituzione del rapporto di lavoro.
L’Ispettorato può riqualificare le dimissioni da tacite a dimissioni per giusta causa, garantendo così una maggiore tutela per il lavoratore, nel caso di inadempienze gravi da parte del datore di lavoro, come il mancato pagamento delle retribuzioni.

Kristel Ferrara
2025-08-27 05:09:39
Numero di risposte
: 12
Di norma non spetta la disoccupazione in caso di dimissioni o di risoluzione consensuale.
La disoccupazione spetta sicuramente in tutti i casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Spetta quindi quando si perde il posto di lavoro per una pretesa riorganizzazione aziendale, una crisi, una riduzione del personale per contenimento costi, in caso di cessazione dell’attività o di soppressione della posizione.
Va però considerato che è spesso dubbio il riconoscimento della disoccupazione (con conseguente rischio concreto di perderla) perché se sussista concretamente o meno la giusta causa compete alla singola unità territoriale di INPS, con la conseguenza che non si può avere certezza di renderla.
Infatti, è necessario poter vantare almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni, prestare la domanda nei termini previsti e non appartenere a particolari categorie di lavoratori (es domestici).

Valentina Pagano
2025-08-27 03:40:57
Numero di risposte
: 20
Invece non si ha diritto alla NASpI in caso di dimissioni volontarie, derivanti cioè da una scelta del dipendente, anche se determinate da ragioni familiari, da una sopravvenuta malattia, dalla necessità di curarsi, dalla volontà di non trasferirsi in un’altra sede, ecc.
Il licenziamento, inteso come atto proveniente dal datore di lavoro, dà sempre diritto all’assegno di disoccupazione.
Quando si parla di “stato di disoccupazione involontario” ci si riferisce al: licenziamento; e alle dimissioni per giusta causa.
Nel concetto di licenziamento rientra anche quello per giusta causa, ossia per un grave motivo disciplinare determinato da una condotta cosciente e volontaria del dipendente (come ad esempio l’assenza ingiustificata, il furto, l’insubordinazione, il rifiuto di prendere posto in una sede distaccata, ecc.).
Non è certo il caso del ritardo nel pagamento di una mensilità dello stipendio o del demansionamento dettato da legittime ragioni organizzative o perché il dipendente è divenuto disabile e quindi non più adatto al precedente ruolo.

Anastasio Conti
2025-08-27 02:33:05
Numero di risposte
: 14
Il licenziamento per giusta causa è disciplinato dall’art. 2119 c.c. ed è l’atto con cui il datore di lavoro pone fine unilateralmente il rapporto di lavoro, a prescindere dalla volontà del dipendente.
La Naspi non spetta né in caso di dimissioni volontarie né in caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
Non possono richiedere l’accesso alla NASPI: i dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni; gli operai agricoli sia a tempo determinato che indeterminato; i lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale; i lavoratori che hanno raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata; i lavoratori che percepiscono l’assegno ordinario di invalidità, salvo il caso in cui optino per quello Naspi.
La Naspi è l’indennità di disoccupazione introdotta per tutti gli eventi di disoccupazione involontaria che si sono verificati a partire dal 1° maggio 2015.
Per poter accedere alla Naspi occorre possedere tre requisiti: Perdita involontaria del lavoro: l’accesso alla prestazione presuppone che lo stato di disoccupazione sia involontario.
Ne consegue che la Naspi non spetta né in caso di dimissioni volontarie (spetta invece nei casi di dimissioni per giusta causa) né in caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
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