Le spese di manutenzione straordinaria comprendono, innanzitutto, quelle relative alle riparazioni conseguenti a un danno imprevedibile, oppure quelle il cui costo risulta sproporzionato se confrontato al canone di locazione pattuito tra le parti.
Di conseguenza, possiamo ricomprendere tra tali spese anche le ristrutturazioni o gli interventi di notevole entità, come le opere di restauro o il rifacimento delle facciate di un condominio, dal momento che non è pensabile addebitare l’ingente costo di tali interventi al conduttore.
In base a tale ripartizione, quindi, il proprietario di casa è tenuto a sopportare tutte quelle spese che risultino necessarie a permettere all’inquilino di godere appieno dell’immobile concesso in locazione.
Ciò significa, ad esempio, che grava sulle tasche del locatore la riparazione di un guasto che riguardi gli impianti domestici.
Intesa la norma in questi termini, quindi, possiamo esemplificare e dedurre che spetta al proprietario la riparazione di: muri portanti, lastrici e solai, tetti e coperture, impianti idrici, elettrici e del gas, spese di manutenzione straordinaria dell’ascensore.
Va tenuto presente, però, che il locatore è obbligato solo se il guasto non sia imputabile all’inquilino.
In tal caso, quindi, il conduttore dovrà porre riparo a proprie spese al danno da lui stesso causato.
Invece, se le riparazioni dipendono dalla vetustà della cosa, le spese devono essere sostenute dal proprietario.
Quest’ultimo è tenuto a riparare la cosa di sua proprietà anche in caso di danno dovuto a caso fortuito.