Il contratto di procacciatore d'affari è un contratto atipico mediante il quale una parte, il preponente, conferisce ad un'altra parte, il procacciatore d'affari, il compito di individuare e segnalare opportunità commerciali e affari.
Il contratto dovrà indicare i prodotti di cui procacciatore d'affari dovrà promuovere le vendite e l'eventuale zona competenza.
I prezzi e le condizioni di vendita saranno quelli stabiliti del proponente e, salvo speciali autorizzazioni, il procacciatore non avrà facoltà di vendere a prezzi e a condizioni diverse da quelle già indicate.
Al procacciatore spetta una provvigione che consiste in una percentuale sul prezzo di vendita dei beni oggetto del contratto.
Le spese che il procacciatore sostiene nello svolgimento del suo incarico sono normalmente a suo carico.
Il preponente sarà sempre libero di accettare o no gli ordini o le manifestazioni d’interesse trasmessi dal procacciatore.
Nel contratto può essere previsto anche un obbligo di non concorrenza a carico del procacciatore, che non potrà assumere incarichi per conto di altre aziende che trattano prodotti simili a quelli oggetto del contratto.
E’ comunque sempre chiarito che il procacciatore svolgerà la sua attività con piena autonomia di azione, di tempo e di organizzazione e non avrà alcun vincolo, né di dipendenza né di rapporto stabile di collaborazione nei confronti dell'impresa preponente.
Solitamente, essendo il suo incarico senza rappresentanza, al procacciatore è fatto divieto di utilizzare il nome dell'impresa proponente nei propri rapporti commerciali, o di inserire il nome nelle lettere commerciali, biglietti da visita o altro materiale pubblicitario.