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Qual è la differenza tra un procacciatore e un agente d'affari?

Leonardo Pellegrino
Leonardo Pellegrino
2025-09-20 16:52:06
Numero di risposte : 27
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Di solito il procacciatore è un soggetto che svolge principalmente attività di altro genere, nell’ambito delle quali può avere occasione di venire a conoscenza di affari da segnalare all’impresa, ma senza assumere l’obbligo di svolgere stabilmente attività promozionale in suo favore, tipica, invece, del contratto di agenzia. Il procacciatore d’affari è un soggetto che, a differenza dell’agente, non assume l’incarico di promuovere stabilmente gli affari dell’impresa italiana ma si limita a segnalare all’impresa una o più occasioni di affari, verso pagamento di una provvigione al buon fine degli stessi, nei termini concordati tra le parti. Non applicandosi, a questa figura, la normativa in tema di agenzia, al procacciatore non sono riconosciute le tutele di cui gode, per legge, l’agente, quindi, ad esempio significativo, non gli è dovuta alcuna indennità alla fine del rapporto. Si segnala, tuttavia, che la qualificazione del rapporto (come agenzia o procacciamento d’affari) non dipende da quanto scritto nel contratto, ma da come esso verrà effettivamente eseguito dalle parti, quindi, solo se il rapporto che si instaura sarà occasionale, sarà consigliabile stipulare un contratto di procacciamento d’affari, in quanto, se il contratto così concluso venisse poi eseguito come agenzia, cioè con lo svolgimento di stabile attività promozionale, il presunto promotore, in realtà agente, potrebbe invocare giudizialmente le tutele cui ha diritto per legge nei confronti dell’impresa, la quale avrebbe perduto l’occasione di spostare contrattualmente, per quanto possibile, l’equilibrio del rapporto in suo favore.
Artes Verdi
Artes Verdi
2025-09-16 00:20:24
Numero di risposte : 26
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Il rapporto di agenzia e di procacciamento d’affari si distinguono tra loro principalmente per il carattere stabile del primo e facoltativo del secondo e per l’episodicità e l’occasionalità del rapporto di procacciamento d’affari. L’attività del procacciatore di affari è infatti limitata alla segnalazione di clienti o alla sporadica raccolta di ordini, diversamente dall’attività esercitata dall’agente, volta a promuovere stabilmente la conclusione di contratti per conto del preponente. La prestazione dell’agente si connota per essere continuativa e stabile in quanto egli ha l’obbligo di svolgere un’attività di promozione di contratti; la prestazione del procacciatore, invece, è meramente occasionale e non stabile, nel senso che dipende esclusivamente dall’iniziativa del procacciatore. La qualificazione di agente o procacciatore d’affari non è meramente nominale, ma rileva soprattutto alla fine del rapporto: l’indennità di cessazione del rapporto spetta infatti, a certe condizioni, esclusivamente all’agente e non al procacciatore d’affari. In alcuni casi, tuttavia, il procacciatore dimostratosi un abile partner commerciale, dopo aver promosso stabilmente nel tempo le vendite dei prodotti del preponente, potrebbe reclamare lo status di agente e domandare un’indennità di cessazione del rapporto e, se di rapporto di agenzia si è in effetti trattato, il preponente dovrà provvedere al pagamento di somme non preventivamente calcolate, con aggravio sui costi d’impresa.
Fulvio Sanna
Fulvio Sanna
2025-09-02 19:22:41
Numero di risposte : 23
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L’agente di commercio è una figura tipizzata dal codice civile. Il procacciatore d’affari, per contro, è una figura emersa dalla pratica degli affari e trova il proprio regime giuridico esclusivamente nel contratto stipulato con la casa preponente. La differenza fondamentale tra le figure è la seguente: l’agente di commercio è obbligato a promuovere la conclusione di affari nell’interesse della casa preponente, laddove il procacciatore d’affari non assume alcun obbligo di questo tipo. L’occasionalità della relazione e la mancanza di obbligo della promozione degli affari in capo al procacciatore d’affari, porta a concludere che nel rapporto procacciatore-preponente, a differenza di quanto avviene nel rapporto agente-preponente, sia del tutto carente l’elemento della fiducia che può riconoscersi solo nei contratti che implichino la relazione stabile, continua e personale tra le parti. In capo al procacciatore d’affari non sia riconoscibile alcun obbligo di informazione in favore del preponente in relazione alle condizioni di mercato e ad ogni altra circostanza utile per valutare la convenienza dell’affare, a differenza di quanto invece l’agente di commercio è obbligato a fare. Il procacciatore non godrà però neppure dei diritti di informazione e comunicazione di cui gode l’agente e che attengono sostanzialmente alla misura attesa delle provvigioni e agli elementi necessari a verificare l’ammontare delle provvigioni liquidate, ivi incluso l’estratto dei libri contabili del preponente. In conclusione, le differenze tra procacciatore d’affari ed agente sono le seguenti: l’agente è obbligato alla promozione degli affari nell’interesse del preponente, mentre il procacciatore è libero di svolgere l’attività di promozione; in caso di recesso dal contratto, il procacciatore non avrà diritto al preavviso, mentre all’agente di commercio spetterà questo diritto; il procacciatore non avrà diritto alle indennità di cessazione del rapporto, mentre all’agente spetteranno al ricorrere delle condizioni di legge e di contratto; il procacciatore non avrà diritto alle provvigioni sugli affari diretti conclusi dal preponente, che invece spettano all’agente, salvo patto contrario; il procacciatore non sarà vincolato, salvo il patto contrario, agli obblighi di non concorrenza che di regola invece gravano sull’agente di commercio; il procacciatore non avrà i doveri di informazione e collaborazione che invece incombono sull’agente. Il procacciatore non godrà dei diritti di informazione e comunicazione che spettano all’agente in relazione alla misura delle provvigioni attese ed in ordine agli elementi necessaria a verificare la misura delle provvigioni liquidate; in favore del procacciatore non sorgerà l’obbligo del preponente al versamento dei contributi previdenziali dovuti in favore dell’agente.
Kristel Gatti
Kristel Gatti
2025-09-02 16:04:15
Numero di risposte : 22
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L’agente di commercio è la persona fisica o giuridica che assume stabilmente, con contratto scritto, l’incarico di promuovere verso retribuzione la conclusione di contratti in una zona determinata. Il procacciatore di affari è una figura che si qualifica invece per l’assenza di stabilità e di specifica professionalità. È quindi una parte che, senza alcun incarico specifico, sporadicamente, propone affari ad uno o più imprenditori senza essere legato ad alcuno da vincoli di sorta, se non il preventivo accordo prima di ogni contratto sull’ammontare del compenso dovuto. Nessun pro a favore del procacciatore ma tutti i vantaggi per chi con serietà e professionalità voglia intraprendere la “professione” dell’Agente e Rappresentante di Commercio. L’agente di commercio non è un lavoratore subordinato camuffato ma un imprenditore o professionista, a seconda di come lo si voglia definire, che sin dalla stipula del contratto deve essere consapevole di ciò a cui si impegna, di ciò che deve richiedere senza timori o ritrosia, perché del contratto si deve dare prova scritta. Il procacciatore di affari ha solo obblighi burocratici e fiscali ma nessuna garanzia di tipo civilistico, a parte il diritto di ricevere il compenso pattuito per gli affari conclusi. Si ricorreva in passato al procacciamento d’affari per dissimulare un contratto di agenzia o addirittura un rapporto di lavoro subordinato. L’agente di commercio è quindi una figura ben delineata e regolamentata dal codice civile, dal codice di procedura civile, dal possesso di requisiti abilitanti l’attività, dall’iscrizione alla Camera di Commercio di riferimento, dalle leggi fiscali che prevedono l’obbligo di partita IVA, dall’obbligo di iscrizione all’INPS e all’ENASARCO, dall’applicazione al contratto degli Accordi Economi Collettivi di Settore, se espressamente richiamati nel contratto.