Qual è la differenza tra un procacciatore e un agente d'affari?

Fulvio Sanna
2025-09-02 19:22:41
Numero di risposte
: 18
L’agente di commercio è una figura tipizzata dal codice civile.
Il procacciatore d’affari, per contro, è una figura emersa dalla pratica degli affari e trova il proprio regime giuridico esclusivamente nel contratto stipulato con la casa preponente.
La differenza fondamentale tra le figure è la seguente: l’agente di commercio è obbligato a promuovere la conclusione di affari nell’interesse della casa preponente, laddove il procacciatore d’affari non assume alcun obbligo di questo tipo.
L’occasionalità della relazione e la mancanza di obbligo della promozione degli affari in capo al procacciatore d’affari, porta a concludere che nel rapporto procacciatore-preponente, a differenza di quanto avviene nel rapporto agente-preponente, sia del tutto carente l’elemento della fiducia che può riconoscersi solo nei contratti che implichino la relazione stabile, continua e personale tra le parti.
In capo al procacciatore d’affari non sia riconoscibile alcun obbligo di informazione in favore del preponente in relazione alle condizioni di mercato e ad ogni altra circostanza utile per valutare la convenienza dell’affare, a differenza di quanto invece l’agente di commercio è obbligato a fare.
Il procacciatore non godrà però neppure dei diritti di informazione e comunicazione di cui gode l’agente e che attengono sostanzialmente alla misura attesa delle provvigioni e agli elementi necessari a verificare l’ammontare delle provvigioni liquidate, ivi incluso l’estratto dei libri contabili del preponente.
In conclusione, le differenze tra procacciatore d’affari ed agente sono le seguenti: l’agente è obbligato alla promozione degli affari nell’interesse del preponente, mentre il procacciatore è libero di svolgere l’attività di promozione; in caso di recesso dal contratto, il procacciatore non avrà diritto al preavviso, mentre all’agente di commercio spetterà questo diritto; il procacciatore non avrà diritto alle indennità di cessazione del rapporto, mentre all’agente spetteranno al ricorrere delle condizioni di legge e di contratto; il procacciatore non avrà diritto alle provvigioni sugli affari diretti conclusi dal preponente, che invece spettano all’agente, salvo patto contrario; il procacciatore non sarà vincolato, salvo il patto contrario, agli obblighi di non concorrenza che di regola invece gravano sull’agente di commercio; il procacciatore non avrà i doveri di informazione e collaborazione che invece incombono sull’agente.
Il procacciatore non godrà dei diritti di informazione e comunicazione che spettano all’agente in relazione alla misura delle provvigioni attese ed in ordine agli elementi necessaria a verificare la misura delle provvigioni liquidate; in favore del procacciatore non sorgerà l’obbligo del preponente al versamento dei contributi previdenziali dovuti in favore dell’agente.

Kristel Gatti
2025-09-02 16:04:15
Numero di risposte
: 15
L’agente di commercio è la persona fisica o giuridica che assume stabilmente, con contratto scritto, l’incarico di promuovere verso retribuzione la conclusione di contratti in una zona determinata.
Il procacciatore di affari è una figura che si qualifica invece per l’assenza di stabilità e di specifica professionalità.
È quindi una parte che, senza alcun incarico specifico, sporadicamente, propone affari ad uno o più imprenditori senza essere legato ad alcuno da vincoli di sorta, se non il preventivo accordo prima di ogni contratto sull’ammontare del compenso dovuto.
Nessun pro a favore del procacciatore ma tutti i vantaggi per chi con serietà e professionalità voglia intraprendere la “professione” dell’Agente e Rappresentante di Commercio.
L’agente di commercio non è un lavoratore subordinato camuffato ma un imprenditore o professionista, a seconda di come lo si voglia definire, che sin dalla stipula del contratto deve essere consapevole di ciò a cui si impegna, di ciò che deve richiedere senza timori o ritrosia, perché del contratto si deve dare prova scritta.
Il procacciatore di affari ha solo obblighi burocratici e fiscali ma nessuna garanzia di tipo civilistico, a parte il diritto di ricevere il compenso pattuito per gli affari conclusi.
Si ricorreva in passato al procacciamento d’affari per dissimulare un contratto di agenzia o addirittura un rapporto di lavoro subordinato.
L’agente di commercio è quindi una figura ben delineata e regolamentata dal codice civile, dal codice di procedura civile, dal possesso di requisiti abilitanti l’attività, dall’iscrizione alla Camera di Commercio di riferimento, dalle leggi fiscali che prevedono l’obbligo di partita IVA, dall’obbligo di iscrizione all’INPS e all’ENASARCO, dall’applicazione al contratto degli Accordi Economi Collettivi di Settore, se espressamente richiamati nel contratto.
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