Il procacciatore d'affari in Italia è una figura atipica, non disciplinata da specifiche norme di legge.
Il procacciatore segnala clienti o favorisce la conclusione di affari, limitandosi ad esercitare l'attività in modo saltuario e occasionale.
Il procacciatore resta una figura "atipica", che opera in modo occasionale e non sistematico, senza un vero e proprio contratto, con una semplice lettera d'incarico dell'impresa che gli chiede l'opera.
A differenza dell'agente di commercio che agisce in via continuativa su specifico incarico (contratto di mandato) di "promuovere affari" e può anche agire in rappresentanza del cliente (mandante), agendo su zone determinate, il procacciatore non può operare su mandato, ma si deve limitare a segnalare potenziali clienti, con libertà d'azione, senza continuità, né particolari vincoli.
Inoltre mentre le segnalazioni da parte dell'agente fanno sorgere per ciò solo il diritto alla provvigione, se senza un fondato motivo il preponente non conclude l'affare, ciò può non accadere per il procacciatore, che è meno tutelato perché non esiste una specifica normativa che disciplini questa figura.