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Quanto posso chiedere di buonuscita per licenziamento?

Maria Colombo
Maria Colombo
2025-09-02 20:32:45
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L'importo si ottiene moltiplicando un dodicesimo dell'80% della retribuzione contributiva annua utile lorda – compresa la tredicesima mensilità – percepita alla cessazione dal servizio per il numero degli anni utili ai fini del calcolo. Si considera come anno intero la frazione di anno superiore a sei mesi, mentre quella pari o inferiore a sei mesi non viene considerata. Dal 1° maggio 2014, per la generalità dei dipendenti pubblici, la retribuzione annua lorda considerata come base del calcolo non può eccedere la soglia di 240.000 euro. Ai dipendenti che risolvono il rapporto di lavoro il pagamento dell'Indennità di Buonuscita è disposto come segue: in un unico importo annuale se l'ammontare complessivo lordo è pari o inferiore a 50.000 euro; in due importi annuali se l'ammontare complessivo lordo è superiore a 50.000 euro ma inferiore a 100.000 euro (la prima rata è pari a 50.000 euro e la seconda è pari all'importo residuo); la seconda rata sarà pagata dopo un anno dalla decorrenza del diritto al pagamento della prima rata; in tre importi annuali se l'ammontare complessivo lordo è superiore a 100.000 euro. In questo caso il primo e secondo importo (lordi) sono pari a 50.000 euro e il terzo è pari all’importo residuo. Il secondo e terzo importo saranno pagati rispettivamente dopo 12 e 24 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento del primo importo. L'Indennità di Buonuscita è corrisposta d'ufficio, pertanto il lavoratore non deve fare alcuna domanda per ottenere la prestazione. Le somme spettanti saranno accreditate sui conti correnti o su altri strumenti di pagamento elettronici dotati di IBAN (carta di debito o di credito prepagata) individuati dall’interessato, così come previsto dal codice dell’amministrazione digitale. Il diritto all'Indennità di Buonuscita o a eventuali riliquidazioni e aggiornamenti nel tempo si prescrive sia per gli iscritti sia per i loro superstiti, dopo cinque anni dal momento in cui è sorto. Si può interrompere la prescrizione con un atto rivolto alla sede competente per territorio che dimostri l'intenzione di avvalersi del diritto.