Il licenziamento intimato durante il periodo di prova non è soggetto ai termini di decadenza di cui all’art. 6 della Legge n. 604/1966, come modificato dalla Legge n. 183/2010.
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, censurando la decisione della Corte d’Appello per aver applicato erroneamente la disciplina sui termini di decadenza.
I giudici hanno ricordato che la Legge n. 604/1966, all’art. 10, stabilisce chiaramente che le sue disposizioni “si applicano ai lavoratori assunti in prova solo dal momento in cui l’assunzione diviene definitiva o, in ogni caso, decorsi sei mesi dall’inizio del rapporto di lavoro”.
Nel caso specifico, il recesso è avvenuto nel corso del periodo di prova, e non si era ancora perfezionata l’assunzione definitiva.
Di conseguenza, non potevano operare le norme che prevedono un termine di decadenza per impugnare il licenziamento, così come previsto all’art. 6 della medesima legge, modificato dalla Legge n. 183/2010.
Secondo la Corte, il licenziamento in prova ha una “valenza diversa” rispetto al licenziamento ordinario: non si configura come atto unilaterale di recesso da un rapporto consolidato, ma come espressione del diritto di prova previsto dal contratto.
Dunque, non rientra tra i casi di “invalidità del licenziamento” disciplinati dalla normativa ordinaria.
La decisione della Cassazione ha un impatto rilevante, sia per i datori di lavoro che per i lavoratori.
Per i primi, si chiarisce che il recesso durante il periodo di prova non è vincolato ai rigidi termini di impugnazione previsti per i licenziamenti, purché il patto di prova sia valido e correttamente applicato.
Per i secondi, viene riconosciuta la possibilità di contestare il licenziamento anche oltre i 60 giorni, se questo è avvenuto in prova.