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Quali sono le giuste cause per un licenziamento?

Clara Mariani
Clara Mariani
2025-09-15 13:14:56
Numero di risposte : 27
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Il licenziamento per giusta causa è previsto dall’art. 2119 del Codice Civile e dall’art. 1 L. 604/66 quando vi è un comportamento del lavoratore molto grave che danneggi il rapporto di fiducia con il datore di lavoro. Tale comportamento può riguardare un’inadempienza contrattuale o una cattiva condotta all'interno o all'esterno dell'ambiente di lavoro. L’art. 3 della Legge 604/66 prevede il licenziamento per giustificato motivo soggettivo quando vi è un notevole e ripetuto inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore. Il Licenziamento per giustificato motivo oggettivo può avvenire per esigenze riguardanti l’attività produttiva o cambiamenti dell’organizzazione del lavoro. Il licenziamento collettivo avviene quando si procede a una riduzione dei dipendenti nel rispetto delle leggi che regolano i licenziamenti individuali. Il datore di lavoro deve spiegare e comunicare le cause di licenziamento in forma scritta, in caso contrario il licenziamento è illegittimo.
Giobbe Longo
Giobbe Longo
2025-09-03 01:40:11
Numero di risposte : 16
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Il licenziamento per giusta causa è la forma più grave di licenziamento: ha effetto immediato, una volta accertata la responsabilità del lavoratore, e non prevede l'indennità di preavviso. Un motivo particolarmente grave, che fa venir meno il rapporto fiduciario fra lavoratore e datore di lavoro. Il licenziamento per giusta causa, invece, è la conseguenza di una condotta talmente grave da impedire la prosecuzione del rapporto di lavoro, anche in via temporanea. Tra gli esempi di licenziamento per giusta causa troviamo: l’insubordinazione verso i superiori; il furto di beni aziendali; minacce e violenze nei confronti del datore di lavoro o dei colleghi; il danneggiamento di beni aziendali; falsa malattia o infortunio; l’uso fraudolento dei permessi della Legge 104; la violazione del patto di non concorrenza; le false timbrature del cartellino; il rifiuto ingiustificato e reiterato a eseguire la prestazione lavorativa; l’abbandono ingiustificato del luogo di lavoro, in una situazione in cui l’incolumità e la sicurezza dei colleghi sono messe in pericolo; il lavoro per terzi durante il periodo di malattia; una condotta extra lavorativa penalmente rilevante. Una causa che impedisca la prosecuzione anche temporanea del rapporto di lavoro.

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