Cosa prevede il danno da vacanza rovinata?

Massimo Piras
2025-09-03 21:51:47
Numero di risposte
: 15
Il danno da vacanza rovinata è quello riportato dal viaggiatore in seguito ad una lesione del suo interesse, che non gli ha permesso di godere e di sfruttare al massimo il piacere di un viaggio.
Il danno da vacanza rovinata non comporta obbligatoriamente una perdita di tipo patrimoniale per il viaggiatore, ma può essere rappresentato anche semplicemente dallo stress derivante dalla situazione in sé.
La Convenzione di Bruxelles afferma che l’organizzatore del viaggio è tenuto a rispondere di qualunque danno sia stato subito dal viaggiatore, a meno che non possa dimostrare per mezzo di alcune prove di essersi comportato in maniera sempre corretta e diligente.
Il Codice del Turismo si è rivelato utile nell’identificazione delle due cause che possono provocare il danno da vacanza rovinata: l’inadempimento o l’esecuzione inesatta delle prestazione che l’organizzatore del viaggio ha offerto al viaggiatore.
Il Decreto Legislativo n. 62 ha stabilito che nel caso in cui l’inadempimento non sia di scarsa importanza, il viaggiatore può richiedere effettivamente un risarcimento danni.

Gianantonio De Angelis
2025-09-03 21:45:42
Numero di risposte
: 16
Il danno da vacanza rovinata è correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta.
Si tratta di una tipologia di danno che contempla non solo la perdita patrimoniale, ma anche e soprattutto quella non patrimoniale, configurandosi cioè nella perdita di un’occasione di relax a causa della vacanza non riuscita.
Il danno da vacanza rovinata, quindi, costituisce una specie particolare rispetto ai danni alla persona.
In sostanza, le occasioni di svago e di relax sono fatte rientrare negli interessi non patrimoniali, risarcibili ai sensi dell’art. 2059 c.c.
Stabilita la risarcibilità del danno morale da vacanza rovinata, occorre verificare in che modo esso posso essere concretamente quantificato.
L’orientamento, ormai consolidato, anche dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, ritiene che la quantificazione deve avvenire in senso equitativo.
La quantificazione deve avvenire in senso equitativo, ossia secondo la discrezionalità del Giudice.

Samira Marchetti
2025-09-03 19:11:21
Numero di risposte
: 16
Il danno da vacanza rovinata è una particolare tipologia di danno che va identificata con il Pregiudizio arrecato al viaggiatore per non aver potuto godere pienamente del viaggio organizzato in concomitanza alle proprie ferie per piacere, svago o riposo, a causa di disagi psicofisici dovuti alla mancata realizzazione in tutto o in parte del programma previsto.
Dove per “pregiudizio” si intende il danno sia patrimoniale che no.
L’art. 47 del Codice del Turismo prevede che il turista possa chiedere, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, risarcimento del danno, patrimoniale e no, per la perdita della vacanza.
Il Codice del Turismo individua le cause di danno da vacanza rovinata in: inadempimento nella inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico; specifica l’importanza dell’inadempimento, che non deve essere di scarsa importanza; rapporto al tempo di vacanza inutilmente trascorso e all’irripetibilità dell’occasione perduta.
Tra i casi più famosi di vacanza rovinata, possiamo citare quello in cui il viaggiatore è stato costretto ad alloggiare in una struttura qualitativamente inferiore rispetto a quella prenotata; quando il viaggiatore non può godere a pieno di tutti i servizi della struttura, perché vi sono dei lavori in corso; quando si verifica un’indisponibilità di posti e deve essere sostituita la struttura alberghiera pattuita; quando il plus è rappresentato dalla vicinanza alla spiaggia, ma questa risulta impraticabile; quando i ritardi dei voli si protraggono per oltre tre ore; quando i bagagli non vengono restituiti per tutta la durata del soggiorno; altri innumerevoli casi in cui la vacanza diventa una disavventura o un viaggio da dimenticare.
Il rimedio, di solito, è riconducibile a due azioni: la risoluzione del contratto che regola il pacchetto turistico oppure la richiesta di risarcimento danni in correlazione al tempo di vacanza trascorso e all’irripetibilità dell’occasione perduta.
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