Il danno da vacanza rovinata può essere causato da disagi oppure anche dallo stress subìti in corso di viaggio.
Il soggiorno deve svolgersi esattamente come previsto in fase di prenotazione, ogni modifica del programma o della sistemazione alberghiera legittimano al rimborso del prezzo per la prestazione non goduta oltre al risarcimento del danno.
Senza pretesa di esaustività, e a titolo esemplificativo, configurano il danno da vacanza rovinata: la mancata partenza dell’aereo e/o l’eccessivo ritardo nelle partenze stesse; lo smarrimento, la ritardata consegna o il danneggiamento dei bagagli; la mancanza dei servizi essenziali negli alloggi (acqua, corrente elettrica, e così via) e la mancanza degli altri servizi previsti in contratto; le caratteristiche dei luoghi e degli alberghi diverse rispetto a quelle prospettate al cliente; in generale i disservizi imputabili a negligenza dell’organizzatore del viaggio e, quindi, da questi evitabili.
Il tour operator è responsabile di ogni problema relativo alla qualità dei servizi e degli inadempimenti causati dai fornitori da lui scelti (compagnia aerea, albergatori, guide turistiche), nei confronti dei quali potrà eventualmente rivalersi solo dopo aver risarcito il turista.
Il tour operator è in ogni caso responsabile dei terzi prestatori di servizi compresi nel programma di viaggio e secondo quanto previsto dall’iniziale offerta al turista.
Facendo un esempio pratico: un viaggio organizzato prevede un’escursione in barca, che per un qualunque problema di responsabilità del vettore viene poi annullata.
Il turista potrà quindi chiedere il risarcimento del danno al tour operator, anche se il servizio era stato prestato da terzi (purché, ovviamente, era stato previsto nell’itinerario della vacanza).