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Quando decade il risarcimento del danno?

Antonina Monti
Antonina Monti
2025-09-16 11:13:52
Numero di risposte : 25
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Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato. Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile. Il danneggiato decade dal diritto qualora la richiesta di risarcimento non venga presentata entro tre mesi dal fatto dannoso, salvo i casi di forza maggiore. La prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito extracontrattuale trova la sua ratio nella forte incidenza che qui assume la prova testimoniale per dimostrare i fatti costitutivi l'illecito. Il legislatore sa che l'eccessivo decorso del tempo può far svanire nei soggetti il ricordo di tali fatti. Tra i casi più significativi aventi termini prescrizionali brevi deve essere sicuramente incluso l'illecito extracontrattuale, ricomprendente qualsiasi comportamento doloso o colposo che abbia provocato un danno ingiusto ad una persona. In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile. La presente disposizione inaugura una serie di ipotesi di cosiddetta prescrizione breve, deroganti quindi a quella ordinaria decennale.
Clea Montanari
Clea Montanari
2025-09-04 01:34:03
Numero di risposte : 26
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Il diritto al risarcimento dei danni decorre da quando si è verificato l’evento che ha causato il danno stesso e ha una durata massima di 10 anni. La prescrizione può essere interrotta in vari modi, come ad esempio con la richiesta d’informazioni sul danno da parte del danneggiato o con l’invio di una lettera raccomandata al responsabile. Inoltre, la prescrizione può anche essere sospesa per tutto il periodo in cui le parti sono in causa in un processo giudiziale. Tuttavia, la prescrizione non è sempre applicabile: nel caso in cui sussista una situazione di colpa grave o di malafede da parte del responsabile, essa può essere estinta. Si tratta di un’eccezione prevista dal Codice Civile all’articolo 2943, secondo cui la responsabilità non decade neanche dopo il decorso dei 10 anni previsti per la prescrizione. I termini di prescrizione delle azioni civili di responsabilità decorrono a partire dal momento in cui si verifica l’evento che ha causato il danno e hanno una durata massima di 10 anni. Tuttavia, se sussistono condizioni particolari come una situazione di colpa grave o malafede da parte del responsabile, i termini possono essere estinti.
Sarita Mariani
Sarita Mariani
2025-09-03 20:25:44
Numero di risposte : 19
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Il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito si prescriva in cinque anni. Questo termine si applica ai danni derivanti da atti illeciti extracontrattuali, ovvero danni che non derivano da un rapporto contrattuale preesistente tra le parti. Per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli, il termine di prescrizione è ridotto a due anni. Il termine prescrizionale inizia a decorrere dal momento in cui si verifica il danno. Se il termine di prescrizione scade senza che il danneggiato abbia intrapreso alcuna azione, il diritto al risarcimento si estingue.