Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato.
Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni.
Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.
Il danneggiato decade dal diritto qualora la richiesta di risarcimento non venga presentata entro tre mesi dal fatto dannoso, salvo i casi di forza maggiore.
La prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito extracontrattuale trova la sua ratio nella forte incidenza che qui assume la prova testimoniale per dimostrare i fatti costitutivi l'illecito.
Il legislatore sa che l'eccessivo decorso del tempo può far svanire nei soggetti il ricordo di tali fatti.
Tra i casi più significativi aventi termini prescrizionali brevi deve essere sicuramente incluso l'illecito extracontrattuale, ricomprendente qualsiasi comportamento doloso o colposo che abbia provocato un danno ingiusto ad una persona.
In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile.
La presente disposizione inaugura una serie di ipotesi di cosiddetta prescrizione breve, deroganti quindi a quella ordinaria decennale.