Quanto tempo ha il danneggiato per richiedere i danni?
Fulvio Pellegrini
2025-09-11 08:35:38
Numero di risposte
: 24
Il diritto al risarcimento dei danni deve fare i conti con l’istituto della prescrizione.
La prescrizione comporta l’estinzione di un diritto quando il titolare non lo esercita entro un preciso termine determinato dalla legge.
Il periodo di tempo al termine del quale la prescrizione si considera compiuta inizia a decorrere da quando il diritto può legalmente esser fatto valere.
In base alla durata del periodo di tempo previsto dalla legge si distingue tra prescrizione ordinaria, di cui all’art. 2946 c.c., che si compie in dieci anni e, prescrizione breve, fissata in cinque anni.
Rientra nella prescrizione ordinaria il risarcimento del danno derivante da responsabilità contrattuale; per l’illecito aquiliano, invece, vale la regola della prescrizione quinquennale.
Si prescrivono in due anni il diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli e quelli derivanti da contratti di assicurazione.
Si prescrivono, invece, in un anno il diritto del mediatore al pagamento della provvigione, i diritti derivanti da contratti di trasporto e spedizione.
Demian Milani
2025-09-04 01:36:18
Numero di risposte
: 20
Per andare in giudizio occorre attendere che siano decorsi i termini dal momento in cui il danneggiato ha chiesto il risarcimento del danno a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC: 60 giorni in caso di danno al mezzo; 90 giorni in caso di danno fisico. I tempi sono gli stessi della procedura di risarcimento ordinaria RCA, ma l'eventuale mancanza di uno o più dati fondamentali per formulare l'offerta di risarcimento sospende e non interrompe i 30, 60 o 90 giorni che la Compagnia ha per formulare l'offerta. In caso di vittoria dell'assicurato, la somma offerta che la Compagnia assicurativa è comunque tenuta ad erogare entro 15 giorni dalla comunicazione della proposta, fungerà da acconto dell'importo totale dovuto.
Le tempistiche di pubblicazione del verbale sono le seguenti: per gli incidenti senza danni alle persone si devono attendere circa 90 giorni; per gli incidenti con feriti si arriva anche a 120 giorni.
In tutti gli altri casi occorre attivare la procedura tradizionale, denunciando il sinistro alla Compagnia del danneggiante.
L'assicurato ha anche diritto a non rispondere.
Ma la Compagnia dovrà comunque liquidare l'importo entro 15 giorni.
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