Il diritto al risarcimento dei danni deve fare i conti con l’istituto della prescrizione.
La prescrizione comporta l’estinzione di un diritto quando il titolare non lo esercita entro un preciso termine determinato dalla legge.
Il periodo di tempo al termine del quale la prescrizione si considera compiuta inizia a decorrere da quando il diritto può legalmente esser fatto valere.
In base alla durata del periodo di tempo previsto dalla legge si distingue tra prescrizione ordinaria, di cui all’art. 2946 c.c., che si compie in dieci anni e, prescrizione breve, fissata in cinque anni.
Rientra nella prescrizione ordinaria il risarcimento del danno derivante da responsabilità contrattuale; per l’illecito aquiliano, invece, vale la regola della prescrizione quinquennale.
Si prescrivono in due anni il diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli e quelli derivanti da contratti di assicurazione.
Si prescrivono, invece, in un anno il diritto del mediatore al pagamento della provvigione, i diritti derivanti da contratti di trasporto e spedizione.