Quando la moglie perde il diritto alla casa?
Mario Sanna
2025-09-29 23:46:30
Numero di risposte
: 27
Il diritto di abitazione nella casa coniugale cessa non appena i figli perdono il diritto di essere mantenuti.
Le principali circostanze in cui questo accade sono:
Figli maggiorenni autosufficienti: Quando il figlio raggiunge l’autonomia economica, il diritto di abitazione cessa.
Figli non autosufficienti che non studiano o cercano lavoro: Anche in questo caso, il genitore che li ospita deve restituire l’immobile.
Figli maggiorenni che, nonostante ricerchino lavoro, hanno superato i 30/35 anni: La legge considera colpevole lo stato di disoccupazione oltre una certa età, facendo cessare il diritto alla casa familiare.
Figli che studiano senza profitto: Quando il figlio non ottiene risultati nello studio, perde il diritto al mantenimento e, quindi, alla casa coniugale.
Figli che vivono da soli: Il figlio che si trasferisce in un altro luogo, a prescindere dal fatto che stia studiando o lavorando, fa cessare il diritto di abitazione.
Raffaele Lombardi
2025-09-18 17:09:16
Numero di risposte
: 34
Il diritto di godimento della casa familiare viene meno quando l’assegnatario non abita o cessa di abitare stabilmente nella casa coniugale ovvero conviva o contragga nuovo matrimonio. La revoca dell’assegnazione viene disposta inoltre quando vengono meno i presupposti che giustificano il provvedimento come per esempio il raggiungimento della maggiore età e dell’autonomia economica dei figli. Non sussisteranno pertanto i presupposti necessari qualora il rientro a casa sia solo saltuario, in quanto tale circostanza configurerebbe un semplice rapporto di ospitalità. È proprio sulla questione della permanenza del legame tra l’abitazione ed il figlio, studente fuori sede, che si è pronunciato recentemente il Tribunale di Milano con Sentenza n. 5894/2020 del 2.10.2020. Secondo infatti il Tribunale di Milano la nozione di convivenza rilevante agli effetti dell’assegnazione della casa familiare comporta sì la stabile dimora del figlio presso l’abitazione di uno dei genitori, che deve però intendersi in senso ampio quando comunque sussista “un collegamento stabile con l’abitazione del genitore, benché la coabitazione possa non essere quotidiana, essendo tale concetto compatibile con l’assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purché egli vi faccia ritorno regolarmente appena possibile, in una determinata unità di tempo”. Il trasferimento del figlio pertanto, secondo il Giudice di Milano non esclude che lo stesso rientrerà, compatibilmente con le sue esigenze di studio e gli impegni delle lezioni, in quella che è sempre stata la sua casa di riferimento presso il genitore con cui viveva per mantenere tutti i rapporti amicali e i legami parentali che ha tessuto nel suo territorio di riferimento. Sarà pertanto necessario che il figlio stabilizzi i propri legami e la propria quotidianità nel luogo del trasferimento per poter dimostrare l’interruzione del legame con l’abitazione. Solo dopo tale radicamento potrà essere disposta la revoca del diritto di abitazione nella casa familiare.
Odone Giordano
2025-09-12 11:55:20
Numero di risposte
: 21
Il diritto di abitazione della casa coniugale cessa quando i figli perdono il diritto ad essere mantenuti.
Il diritto di abitazione cessa quando viene meno la finalità per cui esso è stato riconosciuto: fare in modo che la prole possa continuare a crescere nello stesso ambiente domestico senza subire ulteriori traumi oltre a quello della disgregazione del nucleo familiare.
Il diritto di abitazione nella casa coniugale cessa quando i figli perdono il diritto ad essere mantenuti.
Il che accade nelle seguenti circostanze: figli maggiorenni già autosufficienti; figli maggiorenni non autosufficienti ma che non studiano e non cercano un lavoro; figli maggiorenni non autosufficienti che, pur se alla ricerca di un lavoro, hanno raggiunto i 30/35 anni; figli maggiorenni non autosufficienti che, seppur studiano, lo fanno senza profitto; figli maggiorenni che vivono da soli.
Il figlio maggiorenne che lavora e che quindi è autonomo perde il diritto al mantenimento.
I figli minorenni hanno sempre diritto al mantenimento, mentre quelli maggiorenni solo se studiano con profitto o, in caso contrario, si mettono alla ricerca di un lavoro.
Rosanna Negri
2025-09-04 04:48:12
Numero di risposte
: 25
Questo avviene:
Primo caso. Indipendenza economica del figlio
È il caso in cui il figlio, divenuto maggiorenne, trova un lavoro e diventa pertanto economicamente autonomo.
Secondo caso. Indipendenza abitativa del figlio
È il caso in cui il figlio si trasferisce stabilmente a vivere altrove, magari perché si sposa o inizia una relazione stabile con un’altra persona.
Terzo caso di perdita dell’assegnazione della casa familiare.
Quando cambia la collocazione del figlio minore
L’assegnazione termina anche in presenza di figli minori, quando cambia la cd. collocazione del figlio.
Quarto caso in cui si dovrebbe perdere l’assegnazione della casa familiare.
Convivenza dell’ assegnatario con un nuovo partner.
5. Un altro caso in cui si perde l’assegnazione della casa familiare si verifica quando il genitore assegnatario si trasferisce con il figlio minore in un’altra abitazione, lasciando vuota la prima.
Giuliana Gallo
2025-09-04 04:38:21
Numero di risposte
: 32
Morte del titolare: Alla morte del titolare del diritto, questo cessa automaticamente.
Prescrizione: Se il titolare non utilizza il diritto per un lungo periodo (20 anni), il diritto di abitazione si estingue per prescrizione.
Consolidazione: Se il titolare del diritto diventa anche proprietario dell’immobile, il diritto di abitazione si estingue.
Perimento del bene: Se l’immobile viene distrutto o demolito, il diritto di abitazione viene meno.
Rinuncia: Il titolare può rinunciare esplicitamente al diritto di abitazione.
Scadenza del termine: Se il diritto di abitazione è stato concesso per un tempo determinato, esso si estingue una volta raggiunta la scadenza.
Luigi Greco
2025-09-04 04:01:06
Numero di risposte
: 29
Il diritto di godimento della casa familiare viene meno nel caso in cui il genitore collocatario non abita o cessa di abitare stabilmente nella casa coniugale.
Si concretizza altresì la perdita del diritto all’ assegnazione anche quando i figli non convivono più con il genitore assegnatario, oppure sono divenuti maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
La perdita del diritto non è automatica ma richiede un provvedimento del giudice all’esito di un ricorso.
Il Primo presupposto per il diritto di abitazione del genitore è appunto la convivenza con il figlio minore o maggiorenne non economicamente indipendente.
Qualora il figlio rientri nella casa familiare solo sporadicamente, la stessa non rappresenta più la dimora stabile, pertanto è venuto meno il presupposto per l’assegnazione.
Secondo i giudici, la assegnazione della casa persiste se il figlio vi fa ritorno regolarmente appena possibile, in una determinata unità di tempo.
La perdita del diritto di assegnazione della casa coniugale non sussiste automaticamente nella ipotesi in cui il genitore assegnatario conviva con un nuovo/a compagno/a.
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