L'assegnazione della casa familiare, in caso di separazione o divorzio, deve essere orientata al prioritario interesse dei figli.
Qualora la coppia abbia figli minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti, la casa viene solitamente assegnata al genitore affidatario o collocatario prevalente.
Tale diritto di assegnazione ha natura di diritto personale di godimento e non incide sulla proprietà del bene, che rimane al titolare del diritto reale.
Nel caso in cui la casa sia di proprietà esclusiva di uno dei coniugi, l’assegnazione al genitore collocatario dei figli non altera la titolarità del bene.
Tuttavia, il coniuge proprietario non può disporne liberamente (ad esempio, vendendolo o locandolo) fino a quando permane il diritto di assegnazione, salvo consenso del giudice o del coniuge assegnatario.
La casa familiare, quale fulcro della vita familiare, è oggetto di una disciplina specifica volta a contemperare il diritto di proprietà con le esigenze di tutela del nucleo più vulnerabile della famiglia, in particolare i figli.
Tuttavia, resta cruciale che le parti coinvolte agiscano in buona fede, trovando soluzioni che minimizzino i conflitti.
La consulenza legale mirata è essenziale per gestire in modo corretto i risvolti patrimoniali e abitativi connessi alla separazione.