Come si divide la casa in caso di separazione?

Cosetta Greco
2025-09-04 03:01:17
Numero di risposte
: 15
In caso di separazione consensuale la casa cointestata può essere assegnata ad uno dei coniugi comproprietari, eventualmente prevedendo anche un corrispettivo a titolo di indennità di occupazione a favore dell’altro.
In alternativa, è possibile che i coniugi si accordino per lo scioglimento della comunione, vendendo l’immobile e dividendosi il ricavato, oppure mediante l’acquisto di un coniuge della quota di proprietà dell’altro.
In caso di separazione giudiziale, la casa coniugale cointestata viene assegnata dal Presidente del Tribunale in via temporanea ed urgente, e successivamente dal giudice.
Nell’ipotesi in cui vi siano figli minorenni o non autosufficienti, l’articolo 337 sexies Codice Civile prevede che “il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli” e quindi l’immobile viene assegnato ad un solo genitore, che mantiene il diritto di abitazione insieme ai figli.
L’assegnazione della casa cointestata durante la separazione non compromette in alcun modo il diritto di proprietà a capo di ciascun coniuge, che rimane al 50%, anche se l’immobile rientra nel regime di comunione dei beni che viene sciolto al momento della separazione.
Inoltre, se l’immobile rientra nella comunione dei beni, la comunione si scioglie al momento della separazione ma la proprietà resta cointestata al 50%.

Donatella Donati
2025-09-03 22:33:43
Numero di risposte
: 13
La legge nulla dice riguardo l’assegnazione parziale ed anzi prevede esclusivamente l’assegnazione dell’abitazione nella sua interezza.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha tuttavia riconosciuto l’assegnazione parziale della casa coniugale, qualora tra i due coniugi sussista una scarsa conflittualità.
Se la casa coniugale ha dimensioni ragguardevoli e sia comodamente divisibile, anche sotto il profilo urbanistico, senza snaturarne la natura e la funzione è possibile prevedere un’assegnazione parziale se i figli non vengono limitati nel godimento degli spazi che già occupavano e comunque non ne risentano pregiudizio.
Bisogna comunque ricordare che la casa coniugale non può mai essere assegnata a entrambi i genitori, può essere assegnata per intero o solo una parte ma sempre a solo uno di essi.
La casa familiare viene assegnata al genitore collocatario della prole, nel nostro caso era la madre il genitore collocatario prevalente e quindi risulta corretto prevedere l’assegnazione parziale della casa coniugale alla sola moglie, in quanto genitore collocatario con la contestuale costituzione del diritto di abitazione in favore del marito sull’appartamento che si ricaverà dalla divisione.
Avvocato Armando Cecatiello Milano familiarista a Milano e Lugano.
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