Quando si perde il diritto di abitazione della casa coniugale?
Quirino Farina
2025-10-29 08:36:25
Numero di risposte
: 22
Il diritto di abitazione nella casa coniugale è un diritto personale di godimento "sui generis", che, in funzione del "vincolo di destinazione collegato all'interesse dei figli", si estingue soltanto per il venir meno dei presupposti che hanno determinato l'assegnazione.
Il diritto di abitazione si estingue, non con l'intervenuto decesso del coniuge non affidatario, ma nel momento in cui vengono meno i presupposti che lo hanno giustificato, ovvero l'esistenza in vita del coniuge collocatario, atteso che l'assegnazione della casa familiare viene fatta a quest'ultimo, seppure a tutela di interessi preminenti dei figli affidati.
Si estingue per il venir meno dei presupposti che hanno determinato l'assegnazione, come ad esempio la morte del beneficiario.
La morte del beneficiario è uno dei presupposti che possono determinare l'estinzione del diritto di abitazione nella casa coniugale.
Il compimento della maggiore età dei figli o il conseguimento da parte degli stessi dell'indipendenza economica possono essere cause di estinzione del diritto di abitazione.
Il trasferimento altrove della loro abitazione può essere un'altra causa di estinzione del diritto di abitazione.
L'accertamento delle circostanze di cui all’art. 337 sexies c.c. legittimanti una revoca giudiziale, quali il passaggio a nuove nozze oppure la convivenza more uxorio del genitore assegnatario o ancora la mancata utilizzazione da parte dello stesso, sempre previa valutazione dell'interesse prioritario dei figli.
Moreno Mazza
2025-10-29 05:43:29
Numero di risposte
: 23
Si perde il diritto di abitazione della casa coniugale nel caso in cui, dopo la separazione, la casa sia stata lasciata da entrambi i coniugi o abbia comunque perduto ogni collegamento, anche solo parziale o potenziale, con l'originaria destinazione familiare. I diritti di abitazione e uso non sorgono per difetto del presupposto oggettivo. I presupposti continuerebbero a sussistere anche quando la successione si sia aperta in favore di quello che se ne fosse allontanato, lasciando a viverci l'altro ora defunto. Non sono consentite in materia distinzioni, a seconda che l'abbandono della casa coniugale sia o no giustificato. Il diritto di abitazione della casa adibita a residenza familiare e l'uso dei mobili spettano anche al coniuge separato senza addebito, con eccezioni. I diritti di abitazione e uso, accordati al coniuge superstite dall'art 540, comma 2, c.c. spettano anche al coniuge separato senza addebito, eccettuato il caso in cui, dopo la separazione, la casa sia stata lasciata da entrambi i coniugi o abbia comunque perduto ogni collegamento, anche solo parziale o potenziale, con l'originaria destinazione familiare.
Giuliano Ricci
2025-10-29 05:29:34
Numero di risposte
: 31
Il diritto di godimento della casa familiare viene meno quando l’assegnatario non abita o cessa di abitare stabilmente nella casa coniugale ovvero conviva o contragga nuovo matrimonio.
La revoca dell’assegnazione viene disposta inoltre quando vengono meno i presupposti che giustificano il provvedimento come per esempio il raggiungimento della maggiore età e dell’autonomia economica dei figli.
Non sussisteranno pertanto i presupposti necessari qualora il rientro a casa sia solo saltuario, in quanto tale circostanza configurerebbe un semplice rapporto di ospitalità.
Per mantenere l’assegnazione della casa familiare è necessario quindi un collegamento stabile del figlio con l’abitazione assegnata al genitore.
Sarà pertanto necessario che il figlio stabilizzi i propri legami e la propria quotidianità nel luogo del trasferimento per poter dimostrare l’interruzione del legame con l’abitazione.
Solo dopo tale radicamento potrà essere disposta la revoca del diritto di abitazione nella casa familiare.
Isabel Battaglia
2025-10-29 05:11:13
Numero di risposte
: 28
Il coniuge assegnatario perde il diritto di abitazione della casa coniugale in diversi casi.
Primo caso: Indipendenza economica del figlio.
È il caso in cui il figlio, divenuto maggiorenne, trova un lavoro e diventa pertanto economicamente autonomo.
Secondo caso: Indipendenza abitativa del figlio.
È il caso in cui il figlio si trasferisce stabilmente a vivere altrove, magari perché si sposa o inizia una relazione stabile con un’altra persona.
Terzo caso di perdita dell’assegnazione della casa familiare.
Quando cambia la collocazione del figlio minore.
L’assegnazione termina anche in presenza di figli minori, quando cambia la cd. collocazione del figlio.
Quarto caso in cui si dovrebbe perdere l’assegnazione della casa familiare.
Convivenza dell’ assegnatario con un nuovo partner.
Sulla carta vi è anche un altro caso in cui il genitore assegnatario perde il diritto di abitare nella casa familiare.
Si tratta del caso in cui detto assegnatario conviva con il proprio nuovo partner in quella stessa abitazione, appartenente all’altro coniuge.
Un altro caso in cui si perde l’assegnazione della casa familiare si verifica quando il genitore assegnatario si trasferisce con il figlio minore in un’altra abitazione, lasciando vuota la prima.
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