Secondo l’art. 169 CC nessuno dei due coniugi può, senza l’esplicito consenso dell’altro, vendere l’abitazione coniugale.
La tutela di questa norma si estende a tutta la durata del matrimonio, per cui anche durante l’eventuale causa di divorzio, indipendentemente dal fatto che i coniugi convivano o si siano separati.
La protezione decade soltanto se il coniuge che può valersi della stessa, ossia quello che abita presso l’abitazione coniugale, lasci tale abitazione e non vi sia più alcuna possibilità di riprendere la vita comune.
Infatti la legge prevede che non è possibile vendere l'appartamento o la casa coniugale senza il consenso del coniuge che lo occupa, a prescindere dal fatto che magari sia solo il marito ad essere proprietario della casa.
A mio giudizio, dinanzi ad una moglie che abita con i figli nell'abitazione coniugale e che nel contempo sta cercando seriamente un compratore per la stessa, la protezione prevista dall'art. 169 CC dovrebbe decadere, siccome risulta sufficientemente dimostrato che la moglie ha perso l'interesse di rimanere presso tale abitazione.
Tuttavia è anche vero che non è solo la moglie che va protetta, ma anche e soprattutto i figli, tanto è vero che si parla frequentemente di abitazione famigliare e non solo coniugale.