Le costruzioni su terreni confinanti devono essere tenute a distanza non inferiore a 3 metri per ragioni di sicurezza e igieniche.
Distanze maggiori, tuttavia, sono spesso previste da leggi speciali e dai regolamenti comunali, per diverse finalità legate soprattutto al decoro edilizio e urbanistico.
Il proprietario che costruisce per primo può farlo anche sul confine, osservando i limiti previsti per l’apertura di finestre ed eventuali prescrizioni dei regolamenti comunali circa la distanza minima dal confine.
In tal modo, il muro diventa di proprietà comune, anche contro la volontà del proprietario originario (comunione forzosa del muro).
Nel caso in cui il primo proprietario (il cosiddetto preveniente) costruisca non sul confine, ma a una distanza dal confine minore di un metro e mezzo, il vicino che voglia successivamente costruire (il cosiddetto prevenuto) ha due possibilità: arretrare la costruzione all’interno del proprio fondo fino alla distanza prevista; chiedere la comunione forzosa del muro soltanto allo scopo di fabbricare contro il muro stesso, pagando, oltre alla metà del muro, il valore del suolo da occupare con la nuova fabbrica.
Un diritto che può essere arginato dal regolamento comunale edilizio nel caso (assai frequente) in cui questi fissi una distanza non solo tra le costruzioni, ma anche delle stesse dal confine.
Non sono soggetti alla disciplina delle distanze legali il muro di cinta e ogni altro muro isolato che non abbia altezza superiore a 3 metri, nonché le costruzioni che confinano con piazze o vie pubbliche.
Le leggi speciali e i regolamenti edilizi spesso sottopongono le costruzioni ad altri limiti e regole oltre a quelli sulle distanze (per esempio, altezza massima degli edifici, forma e materiali dei tetti, ecc.).