Il tempo necessario per l’usucapione è di 20 anni, che si riduce a soli 15 anni, qualora essa riguardi la piccola proprietà rurale.
In quest’ultimo caso, sussiste una differenza, a seconda che il fondo rurale si trovi o meno in un comune classificato come “montano”: in caso affermativo, l’usucapione breve scatta sempre, a prescindere dall’estensione del terreno e dal relativo reddito dominicale; in caso negativo, è invece necessario che il reddito dominicale iscritto in catasto non superi complessivamente le lire 350.000, importo pari a circa 180 euro.
La Cassazione ha poi precisato che l’usucapione abbreviata in questione può concernere soltanto un fondo rustico inteso come entità agricola ben individuata ed organizzata, che sia destinata ed ordinata a una propria vicenda produttiva.
Ciò conduce ad escludere che essa scatti con riferimento a piccole superfici di terreno, ancorché facenti parti di maggiori fondi coltivati o coltivabili siti in zone montane, che non siano di per sé idonee a costituire un’autonoma unità produttiva.
Per tali ipotesi, allora, il termine di usucapione è quello ventennale.
Se si è in grado di dimostrare di aver mantenuto il possesso qualificato ed ininterrotto sul fondo di suo interesse per il tempo sufficiente (15 o 20 anni, a seconda del caso), è possibile rivendicarne l’acquisto della relativa proprietà, per effetto dell’usucapione.